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Il servizio farmaceutico è regolato nel nostro Paese da un complesso di norme contenute in diverse fonti legislative che, nel tempo, hanno finito per sovrapporsi l’un l’altra. Le principali fonti normative sono:
– R.D. 27.07.1934, n. 1265 “Testo Unico delle Leggi Sanitarie”
– R.D. 30-9-1938 n. 1706 “Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico”.
– L. 08.03.1968, n. 221 “Provvidenze a favore dei farmacisti rurali”
– L. 2.04.1968, n. 475 “Norme concernenti il servizio farmaceutico”
– D.P.R. 21.08.1971, n. 1275 “Regolamento per l’esecuzione della L. 475/1968, recante orme concernenti il servizio farmaceutico”
– L. 8.11. 1991, n. 362. “Norme di riordino del settore farmaceutico”
– D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito con L. 04.08.2006, n. 248 “c.d. Decreto Bersani”
– D.L 24.01.2012, convertito con L. 24.03.2012, n. 27 “c.d. Decreto Cresci Italia”
– L. n. 124 del 4.08.2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”Il servizio farmaceutico alla popolazione viene erogato principalmente tramite le farmacie territoriali, che possono essere:
| urbane | se collocata in Comuni o centri abitati con più di 5.000 abitanti |
| rurali | se collocate in Comuni o centri abitati con meno di 5.000 abitanti. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle città, congiunti a queste senza discontinuità di abitati. |
| (art.1 L.08.03.1968, n. 221) | |
A loro volta le farmacie rurali possono essere:
| sussidiate | se collocate in centri con meno di 3.000 abitanti; godono di un sussidio annuo, stabilito dalla L. 221/68 e dalle leggi regionali. Godono inoltre di condizioni agevolate per quanto riguarda gli sconti da riconoscere al SSN, non sono soggette alla tassa di esercizio e possono avere i locali forniti dal Comune |
| ordinarie | se collocate in centri con più di 3.000 abitanti: godono ancora di condizioni favorevoli in materia di scontistica per le forniture al SSN, qualora non superino un determinato volume di vendite. |
Le farmacie succursali previste dall’art. 116 del TULS sono farmacie che restano aperte per un limitato periodo dell’anno, fissato nel decreto di autorizzazione, nelle stazioni di cura, dove si verificano rilevanti fluttuazioni stagionali della popolazione. La valutazione della necessità di aprire una farmacia succursale è affidata all’Autorità Sanitaria Locale e la gestione della farmacia viene affidata al vincitore del concorso pubblico al quale possono partecipare solo i farmacisti titolari delle farmacie presenti nel Comune (ove esistano più farmacie) o della Provincia, qualora nel Comune interessato esista una sola farmacia. In quest’ultimo caso però la farmacia può anche essere assegnata direttamente dall’Autorità Sanitaria al titolare dell’unica farmacia esistente presente nel Comune. A parità di altre condizioni la farmacia viene assegnata al titolare della farmacia più vicina alla stazione di soggiorno e cura.
La farmacia succursale deve avere un farmacista direttore responsabile (art. 120 del TULS) ed è soggetta a tutte le norme previste per le farmacie ordinarie. I dispensari farmaceutici sono entrati nel nostro ordinamento con la L. 221/1968. Queste strutture possono essere istituite nei comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, ove non sia stata aperta la farmacia privata o pubblica prevista nella pianta organica. La loro istituzione è demandata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. La gestione dei dispensari è disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, ed è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal comune.
I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati. Non godono di autonomia gestionale, pertanto l’approvvigionamento di preparazioni stupefacenti e la loro gestione in carico e scarico è effettuato da parte della farmacia che lo gestisce. Così come per le farmacie rurali sussidiate, anche i locali del dispensario possono essere forniti gratuitamente da parte del Comune.
La L. 362/1991 ha inoltre previsto la possibilità di aprire dispensari stagionali nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica.
Una quota rilevante di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere (che possono essere suddivise in farmacie ospedaliere interne ed esterne) e dai servizi farmaceutici delle ASL. Queste dispensazioni sono a favore di pazienti assistiti in regime di day hospital, o sono per farmaci utilizzabili esclusivamente in ambito ospedaliero (farmaci di classe H) o soggetti al doppio canale di distribuzione ospedale-territorio (medicinali inclusi nel PHT). L’Art. 8 della L. 16.11.2001, n. 405 stabilisce inoltre che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “..hanno la facoltà di assicurare l’erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale. Possono disporre, inoltre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale”.
La vendita di medicinali per uso umano non soggetti a prescrizione medica e di quelli per uso veterinario, anche soggetti a prescrizione veterinaria, è inoltre consentita negli esercizi individuati dal DL 223 del 4.07.2006, convertito in legge con modificazioni, con L. 248 del 4.08.2006
Numero delle farmacie territoriali
L’organizzazione del servizio farmaceutico assume come riferimento territoriale il bacino di utenza di ogni singolo Comune italiano. Il criterio prevalente per stabilire il numero delle farmacie in ogni Comune è quello demografico, in base al quale il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti (D.L. 24.01.2012, n.1, convertito n la L. 27 del 24.03.2012)1. Pertanto, non esiste più una differenziazione del quorum a seconda del numero degli abitanti del Comune, come in vigore precedentemente. È possibile l’apertura di una ulteriore farmacia qualora la popolazione eccedente sia superiore al 50% del parametro. (art. 1 L. 475/1968, come modificata dall’art. 11 della L. 24.03.2012, n. 27, in G.U. 24.03. 2012, n. 71, S.O.). In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio demografico ed entro il limite del 5% delle sedi complessive, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri (misurata da soglia a soglia per la via pedonale più breve, in analogia a quanto previsto dall’art.1 c. 4 della 475/1968)
La legge 27/2012 non ha abrogato quanto previsto dall’art 104 del TULS , come sostituito dall’art. 2 della L. 8.11. 1991, n. 362, che aveva introdotto il cosiddetto “criterio topografico“. Secondo questo criterio le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, quando particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono, possono istituire una farmacia, in deroga al criterio della popolazione di cui all’ art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, a condizione che la stessa sia collocata ad una distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi2. Tale facoltà è esercitabile da parte di comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con un limite di una farmacia per comune. L’entrata in vigore della L. 27/2012 ridurrà fortemente l’esigenza di ricorrere al criterio topografico. In pratica, la quasi totalità di queste farmacie verrà riassorbita dai nuovi parametri del quorum farmacia/abitanti.
Il comma 161 dell’ art. 1 della L. 04.08.2017 ha previsto che, fatta salva la procedura concorsuale “straordinaria”, nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all’esito della revisione biennale della pianta organica, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche del- l’ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all’avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche. Ove l’istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro.
Autorizzazione all’apertura di una farmacia
L’autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall’autorità competente per territorio.
Chiunque apre una farmacia o ne assume l’esercizio senza la prescritta autorizzazione è punito con l’arresto fino a un mese e con un’ ammenda comminata dal giudice di pace (art. 3 . L. 08.11.1991 n. 362 e art. 4 e 52 del D.Lgs. n. 274/2000).
a L. 27/2012 ha modificato l’art. 2 della L. 475/1968, sostituendo lo strumento di programmazione territoriale delle farmacie, rappresentato dalla pianta organica, con la individuazione da parte dei Comuni, delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie3, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Nella definizione di queste zone il comune deve obbligatoriamente interpellare l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio4. In proposito, si vedano anche l’interpretazione delle nuove disposizione sulle zone fornita dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute e la nota del Ministero della Salute del 29 marzo 2018.
A seguito della entrata in vigore dell’art. 11, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella L. 24 marzo 2012 n. 27, la competenza in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche è pertanto passata ai Comuni.
Decentramento delle farmacie
Un altro strumento di programmazione della distribuzione territoriale delle farmacie che viene ad essere inevitabilmente ridimensionato dalle nuove norme portate dalla L. 27/2012 è quello del decentramento delle farmacie, introdotto nell’ordinamento giuridico dall’art. 5 della L.08.11.1991, n. 362. Secondo quanto previsto dal testo originale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il comune e l’unità sanitaria locale competente per territorio, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell’area metropolitana di cui all’art. 17, L. 8 giugno 1990, n. 142 , anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentiti il comune, l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, su domanda del titolare della farmacia, il trasferimento della farmacia, nell’ambito del comune o dell’area metropolitana, in una zona di nuovo insediamento abitativo, tenuto conto delle esigenze dell’assistenza farmaceutica determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione. Secondo l’interpretazione della nuova norma introdotta dalla L. 27/2012, il Comune, non più la Regione, ha competenza anche per quanto riguarda le richieste di decentramento delle farmacie (T.A.R. Sicilia, sezione III, 1551/2013.
Alcune regioni hanno previsto criteri per la valutazione delle domande e per rilasciare quindi l’autorizzazione al trasferimento della farmacia.
Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica.
Le diverse forme di gestione della farmacia
Con riferimento alla titolarità, le farmacie si possono distinguere in private (la maggior parte) e in pubbliche. È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.
Sono titolari dell’esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata (art. 1, c. 157, L. 04.08.2017, n. 124) . Le società cooperative a responsabilità limitata rappresentano forme residuali di gestione delle farmacie, per le quali l’art. 20 della L. 475/1968 ne ha consentito la prosecuzione della gestione, senza possibilità di trasferimento, salvo il caso di motivi di forza maggiore non imputabili a responsabilità della cooperativa.
Oltre alle società costituite tra persone fisiche, la L. 04.08.2017, n. 124 sul mercato e la concorrenza, ha introdotto la novità che anche società di capitali possono essere titolari di farmacie. Tutte le forme di gestione societaria hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni.
La partecipazione alle società è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l’esercizio della professione medica. Salvo quanto previsto dai commi 9 e 10 della L. 362/1991, la partecipazione ad una società è inoltre incompatibile con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia; con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Lo statuto delle società e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio.
La violazione di queste disposizioni comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci.
L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.
Ogni società titolare di farmacia può controllare, direttamente o indirettamente non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma. (art. 1, c. 158, L. 04.08.2017, n. 124).
Le farmacie pubbliche sono quelle il cui titolare è il Sindaco del Comune ove sono ubicate.
Le farmacie comunali entrarono nella legislazione italiana con il R.D. 15.10.1925, n. 2578, con il quale i Comuni vennero autorizzati a gestire le farmacie.
La L. 475/1968 ha introdotto il diritto di prelazione da parte dei Comuni , in base al quale la titolarità delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica può essere assunta per la metà dal comune (art.9). Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o più ospedali civili, il diritto alla prelazione per l’assunzione della gestione spetta rispettivamente all’amministrazione dell’unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto. La L. 475/1968 equiparò le farmacie ospedaliere esterne, precedentemente istituite dalle opere pie che gestivano ospedali, a quelle comunali per quanto riguarda il diritto di prelazione. Queste farmacie sono ora in gran parte state cedute o trasformate in farmacie comunali, ma la normativa prevista dalla L. 475/1968 è tutt’ora vigente. Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso, tenendo presenti le prelazioni sopra indicare per determinare l’inizio dell’alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l’unità eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purché iscritti all’albo.
In deroga a quanto previsto dall’ art.9, il c. 3 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con la L. 23.03.2012, n. 27, ha disposto che sulle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione individuate con la procedura indicata dalla stessa legge e ammesse all’assegnazione per concorso straordinario, non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei comuni.
Per contro, fino all’anno 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), dell’art.11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 (vale a dire quelle istituite nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, ecc.) devono essere offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. Le sedi farmaceutiche così istituite sono considerate come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite (art. 23, D.L. 06.07.2012, n. 95). I comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 633/2018 del Tar del Veneto i Comuni non possono acquistare una farmacia privata per assumenrne la titolarità.
Assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione
Il concorso “straordinario”
Le farmacie vacanti e quelle di nuova istituzione vengono messe a concorso, bandito con provvedimento delle Regioni o delle province, se delegate allo scopo. Il D.L. 24.01.2012, n. 1 ha previsto un concorso straordinario per l’assegnazione di tutte le nuove farmacie da aprirsi a seguito dell’abbassamento del quorum a a 3.300 abitanti, individuate in base alla popolazione residente al 31.12.2010, per cui le norme valide per i concorsi “ordinari” vengono applicate, in quanto compatibili, congiuntamente alle disposizioni introdotte dal D.L. stesso e così riassumibili.
Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, deve individuare le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e inviare i dati alla regione entro e non oltre il 24.04.20125. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro il 23.04.2013, la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili, sulle quali non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro il 23 giugno 2012, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data del 24.03.2012,la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove.
Qualora il Comune non provveda a comunicare entro il 24.04.2012 l’individuazione delle nuove sedi disponibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni.
Nel caso in cui le Regioni non provvedano ad esercitare tali poteri sostitutivi o non provvedano a bandire il concorso entro 60 giorni dall’invio dei dati da parte dei Comuni e a concluderlo entro il 25 marzo 2013, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi, mediante la nomina di un Commissario straordinario (art. 11 c.9, D.L. 24.01.2012).
Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale: a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino; b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia soprannumeraria; d) titolari di “parafarmacie”. Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c). Per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell’articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all’entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione.
Ai fini dell’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ciascun candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di farmacia in non più di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando.
Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298:
a) l’attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di parafarmacia, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni;
b) l’attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori delle “parafarmacie e corner GDO”, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.
c) l’attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutica.
In ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica.
A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. A seguito dell’approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall’assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L’inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l’accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all’esaurimento delle sedi messe a concorso o all’interpello di tutti i candidati in graduatoria.
Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per per sei anni (L. 27.02.2017, n. 19) a partire dalla data del primo interpello effettuato per l’assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.
Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei candidati che concorrono per la gestione associata.
Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all’esercizio della farmacia (art. 1, c. 163, L. 04.08.2017, n. 124), fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.
Normativa vigente per i concorsi “ordinari”.
I concorsi “ordinari” già indetti prima della conversione in legge del D.L. 24.01.2012, n. 1 dovranno svolgersi secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico (G.U. 19.05. 1994, n. 115). Inoltre, le norme previste in detto regolamento trovano applicazione anche al concorso straordinario previsto dal D.L. 1/2012, per le parti applicabili.
Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l’esercizio da parte di privati ha luogo mediante concorso provinciale (o regionale, vedi art. 48, c. 29. L. 326/2003) per titoli ed esami bandito entro il mese di marzo di ogni anno dispari dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4 L.362/1991) :
Sono ammessi al concorso i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all’albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande .
Salvo diversa disciplina regionale, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni (art. 48, c. 29 D.L. 30-9-2003 n. 269 convertito con L. 24.11. 2003, n. 326)
Il bando di concorso deve indicare (art. 3 D.P.R.1275/1971):
a) la qualifica urbana o rurale delle farmacie messe a concorso;
b) il comune o la località in cui la farmacia ha o avrà sede e, quando si applichi il criterio della distanza, l’ubicazione delle farmacie rispetto alle quali deve osservarsi la distanza ;
c) l’ammontare della tassa di concessione governativa;
d) l’ammontare dell’indennità di avviamento, prevista dall’art. 110 del T.U.L.S. 1265/1934, e dall’art. 17 della L. 475/1968;
e) le disposizioni degli articoli 108, 110 e 112 del testo unico citato, degli articoli 3, ultimo comma, 12, quarto comma, della legge citata, anche mediante semplice richiamo, nonché ogni altra prescrizione utile;
f) i titoli e documenti richiesti, per il concorso;
g) il termine, non minore di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia (ora Bollettino Ufficiale della Regione), entro il quale devono essere presentati la domanda ed i titoli.
Art. 5. D.P.R. 1275/1971: Gli aspiranti per l’autorizzazione all’esercizio della farmacia devono far pervenire, entro il termine fissato dal bando, alla Regione (o Provincia) che ha indetto il concorso la domanda in carta legale contenente l’indicazione del domicilio, l’ordine di preferenza delle sedi messe a concorso e la dichiarazione di non partecipare a più di tre concorsi provinciali, nonché l’eventuale indicazione dei concorsi ai quali abbiamo già presentato la domanda in relazione a quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 3 della L. 475/1968
La domanda, entro il termine di presentazione, deve essere corredata come segue:
1) certificato, rilasciato dal comune di residenza a norma dell’art.11 della L.15/1968 attestante:
a) data e luogo di nascita;
b) la residenza;
c) lo stato di famiglia;
d) il godimento dei diritti politici;
2) certificato generale del casellario giudiziario;
3) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana costituzione fisica, esente da difetti ed imperfezioni che possono impedirgli l’esercizio personale della farmacia e da malattie contagiose in atto che non abbiano carattere temporaneo e che rendano pericoloso l’esercizio stesso. I concorrenti potranno essere sottoposti a visita medica di controllo per accertare lo stato di salute;
4) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, indicante:
a) data di iscrizione all’albo;
b) il titolo di studio posseduto con data, luogo ed università presso la quale è stato conseguito;
c) data e luogo in cui è stata conseguita l’abilitazione professionale, ovvero estremi del decreto ministeriale di abilitazione definitiva ai sensi dell’art.7 della L. 1378/1956;
5) documenti, pubblicazioni e titoli di servizio che l’aspirante ritenga utile produrre nel proprio interesse.
I servizi di direttore di farmacia e di collaboratore in farmacia devono risultare da certificati rilasciati dagli uffici dei medici provinciali (ora ASL), dai sindaci competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti. Gli altri certificati relativi alla pratica professionale sono rilasciati a seconda dei casi dalle autorità competenti o dagli ordini provinciali dei farmacisti.
I documenti devono essere in regola con le disposizioni della legge sul bollo.
I documenti indicati ai numeri 1), 2), 3) e 4) devono essere di data con anteriore ai tre mesi dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La certificazione dell’anzianità di servizio quale direttore o collaboratore di farmacia viene ora rilasciata dall’ASL, oltre che dal Sindaco o dall’Ordine professionale. A tal fine i titolari o direttori di farmacia sono obbligati a comunicare all’Autorità sanitaria l’assunzione o cessazione dal servizio del personale laureato addetto alla farmacia.
Pubblicità del bando di concorso
Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all’ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data della pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della regione o della provincia autonoma. (art. 2 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298)
Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice, nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, è composta da:
a) un professore universitario ordinario o associato con un’anzianità di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie oggetto di esame;
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva, dipendenti dalla regione o dalla provincia autonoma, dei quali almeno uno farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia e uno esercente in farmacia aperta al pubblico, designati dall’ordine provinciale dei farmacisti.
Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore universitario o da uno dei due funzionari regionali; quelle di segretario da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione o della provincia autonoma. (art. 3 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298:).
Delle deliberazioni prese dalla commissione e di tutte le operazioni di esame si deve redigere, giorno per giorno, un processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. (art. 7 D.P.R. 21-8-1971 n. 1275)
Punteggi.
Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale. La commissione esaminatrice, fermo restando l’obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell’espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all’attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova. (art. 4 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Valutazione dei titoli
Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
a) fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale.
Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno.
Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) per l’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,5 per anno per i primi dieci anni; 0,2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0,45 per anno per i primi dieci anni; 0,18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l’attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l’attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l’attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l’attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0,40 per anno per i primi dieci anni; 0,15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l’attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito o magazzino all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità e dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: punti 0,35 per anno per i primi dieci anni; 0,10 per i secondi dieci anni.
La mancata iscrizione all’albo professionale non preclude la valutazione del titolo, quando l’iscrizione stessa non sia obbligatoria per l’esercizio dell’attività espletata.
L’attività professionale dei candidati appartenenti alla Comunità economica europea è valutata come appresso:
a) l’attività di titolare o di direttore di farmacia aperta al pubblico svolta in un Paese della Comunità economica europea è equiparata a quella del titolare o del direttore di farmacia italiana;
b) l’attività di ogni altro farmacista che lavori a tempo pieno in farmacia aperta al pubblico di Paese comunitario, è equiparata all’attività di collaboratore di farmacia italiano;
c) l’attività di direttore di farmacia ospedaliera di un Paese comunitario è equiparata all’attività di direttore di farmacia ospedaliera italiana;
d) l’attività espletata in farmacia ospedaliera a diverso titolo di un Paese comunitario è equiparata all’attività di farmacista coadiutore o collaboratore delle unità sanitarie locali (art. 5 D.P.C.M. 30-3-1994 n. 298).
Valutazione dei titoli di studio e di carriera.
Ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi:
a) voto di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutica fino a un massimo di punti 1;
b) possesso di seconda laurea in una delle seguenti discipline: medicina, scienze biologiche, veterinaria e chimica: punti 0,7;
c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica e tecnologia farmaceutiche, erogate ai sensi o dell’art. 80 del D:P:R: 11.07.1980, n. 382 o dell’art. 8 della L. 30.11.1989, n. 389 fino ad un massimo di punti 0,4;
d) possesso di seconda laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in farmacia: punti 0,3;
e) pubblicazioni scientifiche inerenti alle materie d’esame: fino a un massimo di punti 0,2;
f) idoneità in un precedente concorso, da valutarsi una sola volta: punti 0,2;
g) idoneità nazionale a farmacista dirigente: punti 0,2
h) voto con cui si è conseguita l’abilitazione e altri titoli conseguenti in materia di aggiornamento professionale: fino a un massimo di punti 0,1(art. 6 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298)
Prova attitudinale.
La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia; farmacognosia; tossicologia; tecnica farmaceutica, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; farmacoeconomia, con specifico riferimento alla gestione della farmacia; legislazione farmaceutica; diritto sanitario, ivi inclusa la legislazione dei prodotti di interesse sanitario. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte (testo introdotto dal c.1, lettera a, art. 1 D.P.C.M. 18.04.2011, n. 81).
Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte (testo introdotto dall’art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54).
La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d’ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale (testo introdotto dall’art.1, D.P.C.M 13.02.1998, n. 54).
Finché il Ministero della sanità non provveda all’adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.
Per la prova è concesso un tempo non superiore a un’ora e trenta minuti.
A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti (art. 7 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Graduatoria.
La commissione giudicatrice formula la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, secondo l’ordine risultante dalla somma dei punti conseguiti nella valutazione dei titoli e di quelli conseguiti nella prova attitudinale. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova attitudinale (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Assegnazione delle sedi.
I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l’ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell’assegnazione. L’indicazione non può essere modificata. (art. 8 D.P.C.M. 30.03.1994 n. 298).
Entro 30 giorni l’assegnatario della farmacia deve indicare gli estremi del locale dove sarà aperto l’esercizio, trasmettere la bolletta comprovante il versamento della tassa di concessione e dimostrare di aver provveduto al pagamento dell’indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della L. 475/1968, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento. In caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto il medico provinciale, cui ne venga fatta richiesta dall’assegnatario, può autorizzare il deposito della somma, presso la Cassa depositi e prestiti. In tal caso il termine di trenta giorni per la dichiarazione di accettazione rimane sospesa per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti fra la spedizione della richiesta di autorizzazione al medico provinciale e la ricezione della risposta di questi in ordine a tale richiesta.
Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione.
Intervenuta l’accettazione ed esauriti gli adempimenti di cui sopra, il medico provinciale (ora il Servizio Farmaceutico dell’ASL) provvede entro due mesi alla ispezione dei locali prescelti per la sede, dandone preavviso all’interessato non meno di trenta giorni prima (art.9 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275).
Adempiute da parte del vincitore le formalità di cui agli articoli 9 e 10, il medico provinciale (ora l’Autorità sanitaria locale) emette il decreto di autorizzazione.
Questo deve indicare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita del farmacista autorizzato, data e università o scuola nella quale conseguì il certificato di abilitazione all’esercizio professionale;
b) ammontare della tassa di concessione governativa, data e numero della relativa quietanza ed ufficio che l’ha rilasciata;
c) comune in cui è situata la farmacia; circoscrizione della zona ed estremi del locale in cui sarà ubicato l’esercizio;
d) eventuale indennità di residenza.
Copia del provvedimento è trasmessa all’intendenza di finanza e all’ordine provinciale dei farmacisti. (art. 11 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275).
L’ Art. 12 D.P.R 21.08.1971 n. 1275 ha poi modificato l’art. 32 del R.D. 30.09.1938 n. 1706 stabilendo che : Il titolare di un esercizio farmaceutico deve comunicare al medico provinciale (ora al Servizio Farmaceutico dell’ASL, salvo diverse disposizioni regionali) il nome e cognome e la data di assunzione degli addetti all’esercizio stesso ed esibire tanti certificati medici quanti sono i dipendenti medesimi per comprovare che essi siano esenti da difetti ed imperfezioni che impediscano l’esercizio professionale della farmacia e da malattie contagiose in atto che rendano pericoloso l’esercizio stesso.
Ugualmente deve comunicare la data di cessazione degli stessi dal servizio.
Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’ufficio del medico provinciale (ora dal Servizio Farmaceutico dell’ASL, salvo diverse disposizioni regionali).
Ai fini della pratica professionale il titolare di farmacia deve comunicare all’autorità sanitaria competente le generalità del farmacista praticante, la data di effettivo inizio nonché di effettiva cessazione della stessa. Le suddette comunicazioni devono essere trascritte in apposito registro tenuto dall’autorità sanitaria competente che è tenuta ad effettuare periodiche verifiche sull’effettivo svolgimento della pratica professionale (art. 12 L. 475/1968, come modificato dall’art. 6 della L. 892/1984).
Al vincitore di pubblico concorso di farmacia precedentemente gestita in via provvisoria fanno carico, nei confronti del cessante, tutte le obbligazioni previste dall’articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 1265/1934 (art. 17 L. 475/1968). La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 333, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 17, nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell’indennità di avviamento prevista dall’art. 110 del T.U.L.S.
Incompatibilità
Il titolare di una farmacia ed il direttore responsabile, non possono ricoprire posti di ruolo nella amministrazione dello Stato, compresi quelli di assistente e titolare di cattedra universitaria, e di enti locali o comunque pubblici, né esercitare la professione di propagandista di prodotti medicinali. Il dipendente dello Stato o di un ente pubblico, qualora a seguito di pubblico concorso accetti la farmacia assegnatagli, dovrà dimettersi dal precedente impiego e l’autorizzazione alla farmacia sarà rilasciata dopo che sia intervenuto il provvedimento di accettazione delle dimissioni (art. 13 L. 475/1968). Il titolare di farmacia non può cumulare l’esercizio di più professioni o arti sanitarie (art. 102 R.D. 1265/1934) pur essendo in possesso dei titoli di studio corrispondenti. È vietato inoltre il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina già autorizzata di proprietà del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.(art. 161, R.D. 1265/1934).
La disposizione prevista dal c. 2. art. 100, D.Lgs 216/2006, secondo la quale le attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili, è stata abrogata dall’art. 5 D.L. 4.07.2006, n. 223.
L’art. 8 della L. 08.11.1991 n. 362 stabilisce che la gestione societaria è incompatibile
a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco ( art. 5 D.L.4.07.2006, n. 233). La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco. (G.U. 30.07. 2003, n. 30 – Prima serie speciale).
b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
Lo statuto delle società ed ogni successiva variazione sono comunicati alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all’assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all’ordine provinciale dei farmacisti e alla unità sanitaria locale competente per territorio, entro sessanta giorni dalla data dell’autorizzazione alla gestione della farmacia. La violazione di queste disposizione comporta la sospensione del farmacista dall’albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L’autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell’ordine provinciale dei farmacisti.
Sostituzione del titolare
L’art. 119 del TULS prevede che “il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l’obbligo di mantenerlo ininterrottamente …” . Ciò non significa che il titolare debba essere continuativamente presente in farmacia, senza possibilità di un temporaneo allontanamento. In questi casi, il titolare non interrompe la gestione professionale ed economica della farmacia, mentre il servizio alla popolazione resta assicurato dai farmacisti collaboratori del titolare (sostituzione informale). Si considera generalmente una sostituzione come “informale” quando la sua durata non superi i tre giorni.
L’art. 11 della L. 475/1968 disciplina invece i casi in cui è possibile la sostituzione temporanea del titoalre della farmacia ,quando l’assenza si debba protrarre per un periodo di tempo maggiore di tre giorni.
L’unità sanitaria locale competente per territorio autorizza, a seguito di motivata domanda del titolare della farmacia, la sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all’ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia:
a) per infermità;
b) per gravi motivi di famiglia;
c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini e con le condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternità;
d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per i nove mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia;
e) per servizio militare;
f) per chiamata a funzioni pubbliche elettive o per incarichi sindacali elettivi a livello nazionale;
g) per ferie;
Il direttore di una farmacia in gestione societaria, qualora si verifichino a suo carico le condizioni sopra indicate, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell’idoneità previsto dall’art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni (art. 1, c. 157, L. 04.08.2017, n. 124).
Qualora l’assenza sia dovuta ad infermità, l’unità sanitaria locale competente per territorio, trascorsi tre mesi di malattia, ha facoltà di sottoporre il farmacista a visita medica, a seguito della quale viene fissata la data di riassunzione della gestione della farmacia. La durata complessiva della sostituzione per infermità non può superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero di sei anni per un decennio. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo massimo previsto non si sommano quando tra essi intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese.
La durata della sostituzione per gravi motivi di famiglia non può superare un periodo di tre mesi in un anno. È in facoltà del titolare della farmacia conferire al sostituto la conduzione economica. Il farmacista che sostituisce temporaneamente il titolare di una farmacia, impedito per uno dei motivi sopra indicati, deve personalmente attendere alla direzione della farmacia ed alla conduzione economica della stessa (art. 14 D.P.R. 21.08.1971 n. 1275). La sostituzione deve essere comunicata entro tre giorni alla ASL di appartenenza con atto sottoscritto dal titolare e dal gestore provvisorio unitamente alla documentazione che giustifica la sostituzione (art. 14 D.P.R. 21.08.1971, n. 1275).
Trasferimento della titolarità della farmacia privata
Art.12 L.475/1968: È consentito il trasferimento della titolarità della farmacia decorsi tre anni dalla conseguita titolarità). Il trasferimento può aver luogo solo a favore di farmacista che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso.
Il trasferimento del diritto di esercizio della farmacia deve essere riconosciuto con decreto dell’Autorità sanitaria locale.
Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia non può concorrere all’assegnazione di un’altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall’atto del trasferimento.
Il farmacista titolare al momento del trasferimento decade dalla precedente titolarità.
Il D.L. 13.09.2012, n. 158, (G.U. 13.09. 2012, n. 214), ha previsto, all’ Art. 11 bis, che l’autorizzazione sanitaria all’esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di truffa ai danni del SSN (c. 811 , L. 27.12. 2006, n. 296) non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale a seguito di sentenza definitiva.
Al farmacista che abbia trasferito la propria farmacia è consentito, per una volta soltanto nella vita, ed entro due anni dal trasferimento, di acquistare un’altra farmacia senza dover superare il concorso per l’assegnazione. Al farmacista che abbia trasferito la titolarità della propria farmacia senza acquistarne un’altra entro due anni dal trasferimento, è consentito, per una sola volta nella vita, l’acquisto di una farmacia qualora abbia svolto attività professionale certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio, per almeno 6 mesi durante l’anno precedente l’acquisto, ovvero abbia conseguito l’idoneità in un concorso a sedi farmaceutiche effettuato nei due anni anteriori.
Il trasferimento di farmacia può aver luogo a favore di farmacista, iscritto all’albo professionale, che abbia conseguito l’idoneità o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente.
Il trasferimento della titolarità delle farmacie, a tutti gli effetti di legge, non è ritenuto valido se insieme col diritto di esercizio della farmacia non venga trasferita anche l’azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
Il trasferimento della titolarità dell’esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, salvo quanto previsto nei due successivi periodi.
Nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a favore di farmacista iscritto nell’albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l’esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore .
A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società, qualora vengano meno i requisiti, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione. Detto termine si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
Decorsi i termini indicati, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene dichiarata vacante e assegnata secondo le procedure concorsuali vigenti.
Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci, nel termine perentorio di sei mesi.
Ove non siano effettuati i trapassi delle farmacie entro i termini stabiliti dalla legge il titolare o gli eredi saranno dichiarati decaduti.
A seguito di tale dichiarazione di decadenza, le farmacie disponibili dopo l’interpellanza al comune od all’ospedale, ed ove non sia esercitato dai predetti enti il diritto di prelazione, sono messe a concorso.
Decadenza dell’autorizzazione
La decadenza dall’autorizzazione, oltre che nei casi previsti dagli articoli 108, 111 e 113 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene dichiarata per:
a) mancato pagamento della tassa speciale di concessione (art. 108 R.D. 1265/1934);
b) mancata ispezione per l’accertamento che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio (art. 111 R.D. 1265/1934);
c) per effetto di condanna che comporti l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l’interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere (art.113 R.D. 1265/1934).
d) per la dichiarazione di fallimento dell’autorizzato (art.113 R.D. 1265/1934) ;
e) per mancato adempimento, da parte dell’autorizzato, all’obbligo di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all’esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un’indennità di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia (art.113 R.D. 1265/1934);
f) per volontaria rinuncia dell’autorizzato (art.113 R.D. 1265/1934);
g) per chiusura dell’esercizio durata oltre quindici giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione (art.113 R.D. 1265/1934);
h) per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell’esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica (art.113 R.D. 1265/1934) ;
i) per cancellazione definitiva dall’albo dei farmacisti (art.113 R.D. 1265/1934);
j) per perdita della cittadinanza italiana (art.113 R.D. 1265/1934) ;
k) per effetto di condanna che comporti l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici ovvero l’interdizione dalla professione, quando la condanna non sia stata pronunziata per reati di carattere politico (art. 14 L. 475/1968)
l) per morte dell’autorizzato(art.113 R.D. 1265/1934) .
m) per condanna con sentenza passata in giudicato per il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario Nazionale (c. 811, L. 27.12.2006, n. 296)
A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale.
Le forme di gestione delle farmacie comunali
Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della L.8.06.1990, n. 142:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di società di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della società, prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarità. All’atto della costituzione della società cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. dell’unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti-letto.
e) a mezzo di società di capitali, anche senza prevalenza di partecipazione pubblica (art. 12 L. 23.12.1992, n. 498). Il c.1-bis art.100 D.Lgs n. 219/2006 prevede che le società che svolgono attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali
Iter per la prelazione comunale (o da parte delle amministrazioni ospedaliere) delle farmacie
L’Autorità preposta, diversa nelle diverse regioni – di solito la Giunta Regionale o l’Amministrazione Provinciale – dà notizia, mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione. Entro 20 giorni dalla pubblicazione, la stessa Autorità comunica il decreto al sindaco del comune o al presidente dell’amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione. L’amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall’avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l’eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione all’Autorità preposta. In mancanza di tempestiva comunicazione l’amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l’amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell’amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione da parte dell’ Amministrazione ospedaliera, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi, per farmacisti ospedalieri.
È in facoltà dell’amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all’albo professionale e sempre ché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.
Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale.
I comuni possono cedere la titolarità della farmacia comunale gestita in economia o mediante azienda speciale , con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente (L. 362/1991). In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell’articolo
7. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l’assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia.
I comuni non possono però cedere la titolarità o la gestione delle farmacie previste dall’art. 11 del D.L. 24.01.2012, modificato dalla legge di conversione, collocate nelle stazioni, aeroporti, centri commerciali ecc. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.
Orari delle farmacie
Gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio (art.1, c. 165, L. 04.08.2017, n. 124).
Esercizio abusivo della professione
L’artr. 348 del Codice Penale, nella nuova formulazione introdotta dalla L. 11.01.2018, n. 3, ha inasprito le sanzioni per chi esercita una professione per la quale è richiesta una speciale autorizzazione dello Stato, essendo ora prevista la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da € 10.000 a € 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza al competente Ordine, albo o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizioneda uno a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata. La pena prevista per il professionista che ha determinato altri a commettere il reato, ovvero che ha diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo, è la reclusione da uno a 5 anni e la multa da € 15.000 a € 75.000.Si veda inoltre la circolare FOFI n. 7909 del 24.02.2012.
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1 Secondo quanto stabilito con la sentenza n. 22/2016 del Consiglio di Stato, il parametro di una farmacia ogni 3300 abitanti è dettato dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune, e non anche al fine di dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche. Invero, gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza.
2Il Consiglio di Stato, sez. III, in un contenzioso riguardante l’istituzione di una farmacia in deroga ai sensi dell’art. 104 del R.D. 1265/1934, con la sentenza n. 8431 del 20 settembre 2023, ha evidenziato che “il rispetto della distanza di 3.000 metri dalle farmacie esistenti non può intendersi in modo rigido. Secondo il Consiglio di Stato, quindi, “il limite dei 3.000 metri può avere un temperamento quando occorre assicurare l’erogazione del servizio farmaceutico nell’ambito di una frazione di un Comune di popolazione inferiore ai 5000 che versa in situazioni ambientali, topografiche e di viabilità che ne impongono l’istituzione”. D’altra parte, “il parametro di una farmacia ogni 3.300 abitanti è stabilito dalla legge solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche per dimensionare con precisione le aree assegnate alle singole sedi farmaceutiche, posto che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsiasi farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza.
3 Secondo la sentenza richiamata al punto 1, per quanto riguarda il modo di delimitare il territorio assegnato ad una sede farmaceutica, “non esistono norme cogenti, ma solo prassi più o meno consolidate. La prassi più diffusa, in effetti, è quella della elencazione delle strade corrispondenti alla linea perimetrale, ma niente vieta che si usino tecniche diverse purché idonee allo scopo”. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, sebbene la nuova legge non faccia riferimento alla pianta organica, compete comunque al Comune “la
formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”. (Consiglio di Stato, sentenza n. 3062/2018)
4 La stessa sentenza considera che la norma che prevede l’acquisizione del parere dell’Ordine dei farmacisti e dell’Azienda sanitaria locale, non fa di questi ultimi i titolari di un potere di concertazione o co-decisione, ma semplicemente attribuisce loro la facoltà di rappresentare esigenze e formulare proposte. Ciò in quanto la legge presuppone – e non senza motivo – che l’uno e l’altro degli organismi, ciascuno per quanto di propria competenza, in ragione della propria attività quotidiana e del rapporto con il territorio (l’A.S.L. con le sue strutture di servizio, l’Ordine in quanto rappresentativo di tutti i farmacisti) dispongano di conoscenze, esperienze e sensibilità che li mettono in grado di dare un utile contributo alle decisioni di competenza del Comune. Sempre che, beninteso, si ritengano interessati a farlo.
5 La sentenza n.22/2016 del Consiglio di Stato ha stabilito che il Comune può legittimamente deliberare l’istituzione di nuove farmacie oltre il termine asseritamente perentorio imposto dall’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), in quanto l’intenzione del legislatore non era quella di delimitare nel tempo il potere del Comune, bensì quello di sollecitarne l’esercizio. La sanzione prevista per la eventuale inosservanza del termine non era la decadenza, bensì l’insorgere della competenza sostitutiva della Regione (con l’ulteriore potere sostitutivo del Governo qualora la Regione rimanga a sua volta inadempient. Secondo il Consiglio di Stato quindi “la norma, deve essere ragionevolmente interpretata nel senso che se il Comune delibera oltre la scadenza del termine, ma prima che la Regione abbia esercitato il potere sostitutivo l’atto è pienamente valido, in quanto è raggiunto – sia pure con qualche ritardo – lo scopo voluto dal legislatore.
Ultimo aggiornamento 25.10.2023