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Verifica periodica degli strumenti metrici

Il D.M. 21.04.2017, n. 93 (in G.U. 20.06.2017 n. 141) ha emanato il Regolamento di applicazione della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea.

Gli strumenti di misura in servizio, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti alle seguenti tipologie di controlli successivi:

a)  verificazione periodica;

b)  controlli casuali o a richiesta;

c)  vigilanza sugli strumenti soggetti alla normativa nazionale e europea.

 

La verificazione periodica degli strumenti di misura è eseguita dagli organismi accreditati presso l’Unione italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere).

La verifica delle bilance continua come in passato a dover essere effettuata ogni 3 anni dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall’anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare.

Il titolare dello strumento di misura deve richiedere una nuova verificazione periodica almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza della precedente o entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta riparazione dei propri strumenti se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette o di ogni altro sigillo anche di tipo elettronico.

 

Istituzione del libretto metrologico

Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, l’organismo che esegue la prima verificazione periodica dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico su supporto cartaceo o informatico contenente le seguenti informazioni minime:

    • Nome, indirizzo del titolare dello  strumento eventuale partita IVA
    • Indirizzo presso cui lo strumento  è  in servizio, ove diverso dal precedente;
    • Codice identificativo del punto di prelievo (POD) o di riconsegna, a seconda dei casi e qualora  previsto;
    • Tipo dello strumento;
    • Marca e modello;
    • Numero di serie;
    • Anno di fabbricazione per g li strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale;
    • Anno della marcatura CEE o della marcatura CE e della marcatura supplementare M, per gli strumenti conformi alla normativa europea;
    • Data di messa in servizio;
    • Nome dell’organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto;
    • Data e descrizione delle riparazioni;
    • Data della verificazione periodica e data di scadenza;
    • Specifica di strumento utilizzato come «strumento temporaneo»;
    • Controlli casuali, esito e data.

Lo stesso onere è a carico della Camera di commercio che esegue la verificazione periodica sugli strumenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

 

Controlli casuali

I controlli casuali degli strumenti in servizio sono effettuati dalle Camere di commercio, a intervalli casuali, senza determinata periodicità e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e continuità dei servizi, senza preavviso, pur garantendo il contraddittorio; la Camera di commercio registra sul libretto metrologico l’esito del controllo.

Sono altresì eseguiti controlli in contraddittorio nel caso in cui il titolare di uno strumento o altra parte interessata nella misurazione ne faccia richiesta alla Camera di commercio competente per territorio; i costi dei controlli in contraddittorio, in caso di esito positivo del controllo, sono a carico del soggetto richiedente.

Nel caso in cui nel corso di un controllo casuale o a richiesta l’errore dello strumento risulti superiore a quello di un primo livello di toilleranza (specificato nel D.M.)  la Camera di commercio ordina al titolare dello strumento di aggiustare lo strumento a proprie spese e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni. Il titolare dello strumento ha facoltà di provvedere alla sostituzione dello strumento anziché alla riparazione. Qualora l’errore fosse superiore anche a questo primo livello di tolleranza, il soggetto incaricato del controllo applica il contrassegno di “ESITO NEGATIVO”, ferma restando inoltre l’applicazione delle conseguenti eventuali sanzioni previste dalle norme vigenti.

 

Obblighi dei titolari degli strumenti

Il provvedimento prevede che  i  titolari degli strumenti rispettino i seguenti obblighi (art. 8):

a)  comunicano entro 30 giorni alla Camera di commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell’utilizzo degli strumenti e quella di fine dell’utilizzo e gli altri elementi di cui all’articolo 9, comma 2;

b)  mantengono l’integrità del contrassegno apposto in sede di verificazione periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

c)  curano l’integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

d)  conservano il libretto metrologico e l’eventuale ulteriore documentazione prescritta;

e) curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui alle lettere  b), c), d) ed e), sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Per gli strumenti già oggetto di verifiche periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati dal D.M. 21.04.2017, n. 93, la periodicità delle verifiche continua ad essere calcolata a decorrere dall’ultima verifica effettuata.

 

Ultimo aggiornamento 26.10.2017 

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