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Il D.M. n. 103 el 12.05.2011 (G.U. n. 157 dell’08.07.2011) ha emanato il Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.
Il Decreto disciplina la produzione e i requisiti formali che devono avere gli spray al peperoncino per poter essere considerati prodotti privi del rischio di recare offesa, nel qual caso dovrebbero essere considerati come una vera e propria arma, e per essere così liberamente vendibili e portabili. Essi devono:
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a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
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Ultimo aggiornamento 08.09.2016