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  • Data di pubblicazione

Il D.M. n. 103 el 12.05.2011 (G.U. n. 157 dell’08.07.2011) ha emanato il Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell’articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009. 

Il Decreto disciplina la produzione e i requisiti formali che devono avere gli spray al peperoncino per poter essere considerati prodotti privi del rischio di recare offesa, nel qual caso dovrebbero essere considerati come una vera e propria arma, e per essere così liberamente vendibili e portabili. Essi devono:

a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;
b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;
c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;
d) essere sigillati all’atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l’attivazione accidentale;
e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

Su questi prodotti importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.

 

La confezione dei prodotti deve inoltre riportare:

a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all’estero, dell’importatore;

b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;

c) le istruzioni, le precauzioni d’uso e l’indicazione che l’uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;

d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l’avvertenza «irritante».

 

Le indicazioni di cui alle lettere a) e c), possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

 

Le disposizioni oggetto del decreto entreranno in vigore il 9.01.2012.

 

Gli spray al peperoncino conformi alle disposizioni del Decreto potranno pertanto essere venduti anche in farmacia, oltre in tutti gli esercizi commerciali legittiati alla vendita di prodotti non alimentari, a condizione che abbiano effettuato la comunicazione prevista dall’art. 7 del Decreto 114/98, in quanto il possesso della sola tabella speciale per farmacie non abilita alla vendita di questi prodotti, in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico non ritiene che gli stessi possano essere assimilati ad alcuna delle categorie di prodott presenti in detta tabella.

 

Ultimo aggiornamento 08.09.2016

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