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Prodotti per lo sbiancamento dei denti

La G.U. dell’Unione Europea n. L. 283/36 del 29.10.2011 ha pubblicato la Direttiva 2011/84/UE del 20.09.2011, di modifica alla direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici.
La direttiva stabilisce che a decorrere dal 31.10.2012 la prima utilizzazione dei prodotti per l’igiene orale, compresi quelli per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti con una concentrazione di perossido di idrogeno maggiore dello 0,1% e non superiore al 6%, dovrebbe essere riservata ai dentisti, i quali dovrebbero in seguito consentire l’accesso a tali prodotti per il restante ciclo di utilizzo.

Gli altri prodotti con una concentrazione di perossido di idrogeno inferiore allo 0,1% potranno continuare ad essere venduti in farmacia.

Per assicurare un’utilizzazione appropriata di questi prodotti, l’etichettatura dovrà chiaramente indicare la percentuale dell’esatta concentrazione di perossido di idrogeno presente o liberato da altri composti o miscele contenute in tali prodotti.

 

Ultimo aggiornamento 08.09.2016

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