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Detraibilità fiscale delle spese sanitarie

Spesso i cittadini richiedono al farmacista chiarimenti in merito alle modalità da seguire per la detrazione delle spese sanitarie dalla dichiarazione dei redditi. Poter fornire un suggerimento in merito può essere molto utile per i clienti della farmacia. Si possono allora ricordare le principali disposizioni contenute nella guida curata dalla Agenzia delle Entrate “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”:

    • è detraibile dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie sostenute ed eccedenti la franchigia di € 129,11;
    • per spese sanitarie si intendono:
      1. prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica)
      2. acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica
      3. acquisto (fino al 2018) di alimenti a fini medici speciali, con esclusione di quelli destinati ai lattanti
      4. prestazioni specialistiche
      5. analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie
      6. prestazioni chirurgiche
      7. ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici
      8. trapianto di organi
      9. cure termali (escluse le spese di viaggio e di soggiorno)
      10. acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie)

 

Inoltre sono detraIbili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

    1. assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera)
    2. prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona
    3. prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo
    4. prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale
    5. prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

 

Se le spese sono state soistenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

 

SPESE MEDICHE GENERICHE

Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni rese da un medico “generico” o da un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.
Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera

 

ACQUISTO DI FARMACI

Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a :

    • specialità medicinali
    • farmaci
    • medicinali omeopatici

 

Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli di “automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e altri esercizi commerciali. E’ possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio , integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

 

Come documentare l’acquisto dei medicinali

Con fattura o con scontrino “parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente. Per l’indicazione della natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”, anche in forma di sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”. Anche la parola “Ticket ” è idonea a indicare sia la natura sia la quantità del farmaco. Per il ticket non si è tenuti a conservare fotocopia della ricetta medica),  Nello scontrino non va riportata in maniera specifica la denominazione commerciale del medicinale acquistato, ma deve essere indicato il numero dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC).

Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificartivo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.

Per i medicinali galenici preparati in farmacia è necessario che la spesa risulti certificata da documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà ad emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.

 

MEDICINALI ACQUISTATI ALL’ESTERO

Per le spese sostenute all’estero è necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia. In particolare, se il farmacista estero ha rilasciato un documento di spesa da cui non risultano le indicazioni richieste, si potrà:

    • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
    • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (“farmaco” o “medicinale”, la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

 

ACQUISTO ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI

A partire dal 1° gennaio 2017 è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1  del Registro Nazionale di cui all’art. 7 del Dm 9 giugno 2001. Sono esclusi gli alimenti destinati ai lattanti.

Il registro può essere consultato sul sito del Ministero della salute.
La spesa va certificata con fattura o scontrino fiscale “parlante”, che deve specificare natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati oltre al  codice fiscale dell’acquirente.
La detrazione è attualmente prevista solo pert gli anni 2017 e 2018.

 

SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Le somme pagate per acquistare o affittare i dispositivi medici, comprese le protesi, possonoi essere portate in detrazione al verificarsi di determinate condizioni.
Dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa. Non sono quindi validi gli scontrini che le fatture che riportino la sola dicitura “dispositivo medico”.

 

Nella categoria delle “protesi” rientrano i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, quali:

    • apparecchi di protesi dentaria
    • apparecchi di protesi oculistica, di protesi fonetica
    • occhiali da vista e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo)
    • apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le batterie di alimentazione
    • arti artificiali e apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché entrambi su misura)
    • apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, eccetera, appositamente prescritti per la correzione o la cura di malattie o di malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, eccetera
    • apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficenza o un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, eccetera).

 

Se il documento di spesa riporta il codice AD o PI (che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici), ai fini della detrazione non è necessario che sai riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

 

Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD o PI:

    • per i dispositivi compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE
    • per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, invece, per la detraibilità della spesa occorre che il dispositivo stesso riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

 

ESEMPI DI DISPOSITIVI MEDICI DI USO PIU’ COMUNE (DLgs.vo n. 46 del 1997)

lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi montature per lenti correttive dei difetti visivi occhiali premontati per presbiobia pannoloni per incontinenza
apparecchi acustici siringhe, termometri cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate apparecchio per aerosol
prodotti ortopedici (tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia ausili per disabili (cateteri, sacche per urine, padelle ecc.)
lenti a contatto soluzioni per lenti a cointatto prodotti per dentiere (creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) materassi ortopedici e materassi antidecubito

ESEMPI DI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO (IVD)  (DLgs.vo n. 332 del 2000)

contenitori campiuoni (urine, feci) test di gravidanza test di ovulazione test menopausa
strisce/strumenti per la determinaziuone del glucosio strisce/strumenti per la detrmnazione del colesterolo totale, HDL e LDL strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi test di autodiagnosi per le intolleranze alimentari
test di autodiagnosi prostata PSA test di autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) test per la rilevazione del sangue occulto nelle feci test di autodiagnosi per la celiachia

 

DETRAZIONi FISCALI PER ACQUISTO DI MASCHERINE Ffp2 e Ffp3

L’Agenzia delle entrate con circolare n. 11 del 6 maggio 2020, ha fornito chiarimenti circa le regole per la detrazione delle mascherine impiegate per il contenimento della diffusione del Covid. In tale contesto l’Agenzia ha precisato che le spese sostenute per l’acquisto di Dispositivi di protezione individuale (Dpi), come le mascherine, possono essere detratte nell’ambito delle spese sanitarie della dichiarazione dei redditi, ma occorre verificare che nello scontrino o nella fattura siano indicati il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo, ovvero che sia riportato il codice AD “spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE”.

In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura CE per i dispositivi compresi nella “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito del Ministero della salute, mentre, per quelli non compresi nell’elenco, “è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea (direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Conseguentemente, la spesa non è ammessa alla detrazione se lo scontrino della farmacia non riporta il riferimento alla marcatura europea, né questa appare sulla confezione”.

 

 

Per ulteriori informazioni si veda la guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie”  curata dall’Agenzia delle Entrate.

Ultimo aggiornamento 15.03.2022

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