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(All. 9 D.M. 4.08.1988, n. 375)
Prodotti vedibili dalle farmacie a seguito di licenza comunale
– Prodotti dietetici per l’infanzia, gli anziani e gli ammalati;
– Articoli per l’igiene della persona;
– Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
– Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell’attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
– Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat:
– Bilance per neonati e per adulti;
– Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
– Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
– Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
– Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
– Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
– Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
– Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
– Polveri per acque da tavola;
– Alimenti per piccoli animali;
– Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.