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6. Al fine di consentire alle autorità competenti di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, confluiscono nell’applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalità operative di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:
a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui all’articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;
b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l’indicazione relativa a specie e categoria dell’animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.
Ultimo aggiornamento 18.01.2024