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  • Data di pubblicazione

 

Art. 11 c.6 D.Lgs. 5.08.2022, n. 136 (GU Serie Generale n. 213 del 12-09-2022)

6. Al fine di consentire alle  autorità competenti  di  acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all’animale, confluiscono nell’applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalità  operative di cui  al  decreto  del  Ministro  della  salute  8  febbraio  2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:

a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed  E  della  tabella  dei medicinali di cui all’articolo 14 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  incluse  le  richieste  di  cui all’articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l’acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  compresi  nella  tabella   dei medicinali, sezioni A, B e C;

b)  i  dati  derivanti  dalla  somministrazione  del   medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l’indicazione relativa  a specie e categoria dell’animale o dei gruppi di animali sottoposti  a trattamento.

 

Ultimo aggiornamento 18.01.2024

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