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Circolare Regione Emilia Romagna – Timbro del medico prescrittore

PG/2009/105147 del 7.05.2009

PG/2009/105147 del 7.05.2009

 

OGGETTO: Circolare n. 8 del 10 novembre 2008 e successive precisazioni: timbro del medico prescrittore.

AI fine di rendere omogenee a livello regionale le modalità di identificazione dei medici prescrittori, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni tecniche in previsione delta prossima attuazione (entro 30 giugno 2009) di quanto anticipato con la circolare in oggetto, con la quale sì è stabilito che il medico prescrittore sia identificabile dal codice fiscale e non più dal codice regionale.

 

Timbro e firma del medico prescrittore 

Il timbro dovrà riportare i dati minimi essenziali che consentano un’identificazione certa ed immediata dello “status” del medico prescrittore o dell’eventuale struttura pubblica nella quale opera, come di seguito specificato, fatta salva la possibilità per le Aziende sanitarie ed i medici dì aggiungere ulteriori elementi, senza rìdurre però quelli indicati:

 

Per i medici convenzionati 

Dr. cognome e nome 
codice fiscale 
convenzionato SSN-Az USL di …. 
medico di medicina generale/medico di continuità assistenziale/ medico di assistenza turistica/pediatra di libera scelta/specialista ambulatoriale/….. , 

 

Per i medici operanti in strutture sanitarie pubbliche

Dr. cognome e nome
codice fìscale

AZ.USL/AOSP di …..
denominazione stabilimento ospedaliero
U.O. di ………………

 

Si individua, pertanto, un unico timbro che il medico dovrà utilizzaare sia nella compilazione della ricetta del Servizio Sanitario Nazionale (ricetta rossa) che in quella personale (bianca) nel caso sia utilizzata per fini istituzionali.

Per quest’ultimo caso sì richiamano gli adempimenti dell’art. 71 della legge n.133/2008 (cosiddetta legge “Brunetta”) che, relativamente all’assenza per malattia dei dipendenti pubblici (per un periodo superiore a dieci giorni e, in ognì caso. dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare) prevede una certificazione rnedica rilasciata da struttura sanitaria pubblica (ivi compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta).

L’esigenza espressa da amministrazioni pubbliche di poter desumere facilmente se la certificazione di assenza per malattia sia stata redatta da medico convenzionato o di struttura pubblica richiede l’introduzione di elementi certi di riconoscimento nel timbro apposto a tale attestazione.

 

Si precisa infine che il medico sostituto di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, nella ricetta rossa ed in quella bianca, deve apporre un doppio timbro timbro del titolare + timbro personale e firma del sostituto.

 

Leonida Grisendi

 

 

Ultimo aggiornamento 08.09.2016

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