NOTA: per gli aggiornamenti della normativa sulla ricetta dematerializzata assunti per contrastare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili si veda il relativo Paragrafo in questo documento.
Ricetta elettronica (dematerializzata)
Il D.M. 02.11.2011 del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) ha definito le modalità di sostituzione della ricetta medica cartacea con la cosiddetta ricetta elettronica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Ulteriori disposizioni sono state emanate con il D.P.C.M. 14.11. 2015, in G.U. n.303 del 31.12.2015.
Il Decreto si applica alle prescrizioni rilasciate in regime di assistenza SSN e SASN.
Attività del medico prescrittore
Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica, invia al SAC (Sistame di Accoglienza Centrale del MEF), tenuto conto degli eventuali Sistemi di Acoglienza Regionali (SAR), i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell’assistito titolare della prescrizione e dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. Il medico prescrittore rilascia all’assistito un promemoria cartaceo della ricetta elettronica, e su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite canali alternativi che dovranno essere definiti dal MEF. Qualora dovessero verificarsi eventi che impediscono l’invio telematico dei dati, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) utilizzando il ricettario standardizzato, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico dei relativi dati.
Attività delle strutture di erogazione dei servizi, comprese le farmacie
All’atto dell’utilizzazione da parte dell’assistito della ricetta elettronica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica reso disponibile dall’assistito, inerenti l’NRE della prescrizione e il codice fiscale dell’assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell’indicazione dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall’assistito. In caso di indisponibilità dei dati, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria reso disponibile dall’assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati prevista dall’art. 50 c.8 del D.L. 30.09.2003, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall’assistito.
Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell’art. 50 , la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali , le informazioni relative alla prestazione erogata, e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.
Il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.
Affinché ciò sia possibile, il D.P.C.M. citato prevede che:
a) le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione tempestiva in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni inerenti le modalità, valide nel proprio territorio, di partecipazione alla spesa farmaceutica;
b) il Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali autorizzati, all’atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l’eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito;
c) nel caso in cui la farmacia non disponga dell’informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione
La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per il riconoscimento dei crediti relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate.
Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata non si applicano:
a) a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni l’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;
b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalita’ diverse dal regime convenzionale.
Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope
Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, su ricettari a ricalco. Pertanto sono escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone.(vedi avanti).
Sul portale Tessera Sanitaria sono pubblicate le linee guida per la prescrizione elettronica, alla luce delle disposizioni dell’art. 15, comma 11-bis dl 95/2012 e successive modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo.
Provvedimenti assunti per contrastare il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Ordinanza 19 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile.
L’ordinanza n. 651 .della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (GU n.74 del 21.03-2020) ha disposto la possibilità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica.A tal fine, al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l’assistito può chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l’acquisizione del numero di ricetta elettronica tramite:
a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO);
b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;
c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.
Nel caso previsto al punto a), il promemoria prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso.
Nel caso previsto alla lettera b), il medico prescrittore invia all’assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all’assistito il numero di ricetta elettronica o l’immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un’applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.
Nel caso previsto dalla lettera c), il medico prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.
Laddove l’assistito abbia attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria cartaceo, è inserita nel FSE medesimo. Il processo di indicizzazione nel FSE delle ricette dematerializzate è contemporaneo alla prescrizione della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).
Per l’erogazione della ricetta elettronica, la struttura di erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.
Per le finalità di rendicontazione alla ASL di competenza, la farmacia registra l’avvenuta erogazione della prescrizione farmaceutica, trasmettendo al SAC (anche tramite il SAR) le informazioni della erogazione, sia parziale che totale, della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede a contrassegnare tale ricetta come «erogata». Contestualmente la farmacia annulla le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben visibile e con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo diversa indicazione regionale.
Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano, ove possibile, le modalità previste dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264.
Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie con le medesime modalità previste per l’erogazione dei farmaci in regime convenzionale e secondo i criteri stabiliti nei vigenti accordi locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.
Decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2020,
Il Decreto ha previsto l’estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico Aifa, ai medicinali distribuiti per conto del Ssn e ha esteso le modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo oltre la fase emergenziale;
con la quale è stata avviata la dematerializzazione delle ricette da parte dei medici del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (Sasn).
relativa alla prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata. In particolare sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B-C-D-E della tabella dei medicinali. Possono inoltre essere dematerializzate le ricette per le prescrizioni di medicinali-inclusi nell’allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**), in quanto usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore. Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, su ricettari a ricalco. Pertanto sono escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone. [Un successivo chiarimento congiunto degli stessi Ministeri ha confermato questa esclusione, oggetto di approfondimenti tecnici (nota 8233-28/07/2020-DGSISS-MDS-P)].
Ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente Circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.
La Regione Emilia Romagna, con nota PG/2020/0439275 del 15.06.2020, ha fornito indicazioni sulle modalità di prescrizione dematerializzata dei farmaci stupefacenti e sulla gestione delle ricette dematerializzate in Farmacie convenzionate. Si trascrive di seguito il contenuto dell’Allegato 2 alla circolare, con l’avvertenza che le disposizioni di altre regioni italiane possono essere leggermente diverse rispetto ai formalismi richiesti.
Adempimenti da parte del medico
Nella seguente tabella sono riportati, per Sezione di appartenenza alla Tabella dei medicinali dei farmaci stupefacenti prescritti su ricetta dematerializzata, alcune condizioni prescrittive e ulteriori precisazioni:
| Medicinali | Condizioni prescrittive DEMA | Numero confezioni prescrivibili | ||
| a) | Tabella medicinali – Sezione A, qualora inclusi nell’Allegato III bis* |
codice TDL01 | Formalismi obbligatori: posologia e modalità di somministrazione anche ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per 30 gg di terapia |
Numero di confezioni utili a coprire una durata della terapia non superiore a 30 giorni |
| b) | Tabella medicinali – Sezione B |
Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN | ||
| c) | Tabella medicinali – Sezione C, es. antiepilettici |
/ | / | 2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia |
| d) | Tabella medicinali – Sezione D (al momento tutti i medicinali a carico SSN sono inclusi in Allegato III bis) |
Eventuale codice TDL01 | In presenza di TDL01: posologia e modalità di somministrazione anche ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per 30 gg di terapia* | In assenza di TDL01: 2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologiaIn presenza TDL01: numero di confezioni utili a coprire 30 giorni di terapia |
| e) | Tabella medicinali –
Sezione E, es.
antiepilettici senza nota AIFA; antiepilettici con nota AIFA n. 93; antitussivi con nota AIFA n. 31 |
/ | / | 2 confezioni; 3 confezioni in presenza di codice di esenzione per patologia |
NOTE ALLA TABELLA
▪ L’indicazione del codice “TDL01” rende prescrivibili su ricetta dematerializzata i farmaci per la terapia del dolore della sezione A inclusi nell’Allegato III bis (qualora il medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile).
▪ La posologia, ove prevista, deve essere indicata nel campo Note (motivazNote).
▪ Il codice TDL01, ove previsto, deve essere indicato nel campo esenzione.
▪ In tema di pluriprescrizione a carico SSN si coglie l’occasione per precisare che è automaticamente decaduta la previsione dell’art. 26 del DL 90 del 24 giugno 2014 che indicava: Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche 1. All’art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.»
▪ In merito alle prescrizioni dei prodotti magistrali a base di cannabis per uso medico, restano in vigore le disposizioni regionali vigenti.
* La parte in corsivo è stata aggiunta con nota della Regione Emilia Romagna n. 545332 del 07.08.2020, per la precisazione formulata dall’Ufficio Centrale Stupefacenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in occasione di specifico quesito.
Adempimenti da parte del farmacista
a. I medicinali stupefacenti erogati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della Tabella medicinali devono essere registrati nel registro di entrata uscita stupefacenti (art 60 DPR 309/90).
A tal fine il farmacista:
1. stampa il promemoria;
2. allega il promemoria al registro di entrata uscita;
3. riporta nel registro i dati della ricetta DEMA (data, nome e cognome del paziente, data di compilazione della ricetta, numero NRE della ricetta);
4. solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell’Allegato III bis il farmacista registra sul promemoria nome e cognome dell’acquirente maggiorenne e gli estremi del documento di riconoscimento.
b. Il farmacista applica le fustelle dei medicinali sul registro fustelle DEMA.
c. Poiché ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015 anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, il farmacista è tenuto a erogare a carico del SSR le DEMA recanti stupefacenti generate da medici operanti presso altre regioni anche in assenza dei formalismi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna purché siano rispettati gli adempienti della norma sulla materia.
d. In fase di spedizione della ricetta, il farmacista, sulla base della posologia indicata effettua le verifiche: la ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento.
Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può spedire la ricetta consegnando il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.
SINOSSI ADEMPIMENTI DEMA – STUPEFACENTI
| Chi | Sez. A | Allegato III bis (TDL) da sez. A |
Allegato III bis (TDL) da sez. D |
Sez B | Sez C | Sez D | Sez E | |
| Ricetta | medico | No DEMA: ricetta a ricalco |
DEMA per terapia dolorealtrimenti ricetta a ricalco |
Se Classe A: DEMA; al momento nessuna specialità medicinale in classe di rimborsabilità A: ricetta non ripetibile bianca |
DEMA | DEMA (NB tutti i farmaci a carico SSN di questa sez sono anche in Allegato III bis ) |
DEMA solo per farmaci in classe A |
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| Formalismi | medico | Codice TDL01 nel campo esenzione |
Codice TDL01 nel campo esenzione |
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| Posologia | medico | sì | sì | sì | no | no | Si se presente codice TDL01 |
no |
| Quantità prescrivibili |
medico | N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia |
N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia |
in assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricettain presenza di codice di esenzione per patologia cronica:3 confezioni |
in assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricettain presenza di codice di esenzione per patologia cronica:3 confezioni |
in assenza di codice esenzione: 2 confezioni per ricettain presenza di codice di esenzione per patologia cronica: 3 confezioniSe presente codice TDL01: N confezioni utili per coprire fino a 30 giorni di terapia |
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| Telefono e recapito del medico |
medico | si | no | no | no | no | no | no |
| Registrazione documento maggiorenne che ritira |
farmacista | si | si | no | no | no | no | no |
| Registro carico e scarico |
farmacista | si | si | no | si | si | no | no |
| Stampa del promemoria |
farmacista | NA | sì | no | si | si | no | no |