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La ricetta elettronica (dematerializzata)

NOTA: per gli aggiornamenti della normativa sulla ricetta dematerializzata assunti per contrastare il rischio sanitario  connesso  all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili si veda il relativo Paragrafo in questo documento.

 

Ricetta elettronica (dematerializzata)

Il D.M. 02.11.2011 del Ministero dell’Economia e Finanza (MEF) ha definito le modalità di sostituzione della ricetta medica cartacea con la cosiddetta ricetta elettronica, in attuazione di quanto previsto dall’art. 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Ulteriori disposizioni sono state emanate con il D.P.C.M. 14.11. 2015, in G.U. n.303 del 31.12.2015.
Il Decreto si applica alle prescrizioni rilasciate in regime di assistenza SSN e SASN.

 

Attività del medico prescrittore

Il medico prescrittore al momento della generazione della ricetta elettronica, invia al SAC (Sistame di Accoglienza Centrale del MEF), tenuto conto degli eventuali Sistemi di Acoglienza Regionali (SAR), i dati della medesima ricetta elettronica, comprensivi del numero di ricetta elettronica (NRE), del codice fiscale dell’assistito titolare della prescrizione e dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. Il medico prescrittore rilascia all’assistito un promemoria cartaceo della ricetta elettronica, e su richiesta dell’assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite canali alternativi che dovranno essere definiti dal MEF. Qualora dovessero verificarsi eventi che impediscono l’invio telematico dei dati, il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria, e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) utilizzando il ricettario standardizzato, fermo restando l’obbligo dell’invio telematico dei relativi dati.

 

Attività delle strutture di erogazione dei servizi, comprese le farmacie

All’atto dell’utilizzazione da parte dell’assistito della ricetta elettronica, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al promemoria della medesima ricetta elettronica reso disponibile dall’assistito, inerenti l’NRE della prescrizione e il codice fiscale dell’assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell’indicazione dell’eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall’assistito. In caso di indisponibilità dei dati, la struttura di erogazione dei servizi sanitari segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria ed eroga la prestazione rilevando i medesimi dati dal promemoria reso disponibile dall’assistito. Ai fini della trasmissione telematica dei dati prevista dall’art. 50 c.8 del D.L. 30.09.2003, la struttura di erogazione dei servizi sanitari ritira il predetto promemoria presentato dall’assistito.

Fermo restando quanto previsto dai commi 5 ed 8 dell’art. 50 , la struttura di erogazione dei servizi sanitari trasmette telematicamente al SAC, tenuto conto degli eventuali sistemi regionali , le informazioni relative alla prestazione erogata, e provvede alla rendicontazione delle prestazioni secondo le vigenti disposizioni.

 

Il prelievo dei medicinali inclusi nei LEA prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile, presso qualsiasi farmacia pubblica e privata convenzionata con il SSN del territorio nazionale.

Affinché ciò sia possibile, il D.P.C.M. citato prevede che:

a) le regioni e le province autonome assicurano la trasmissione tempestiva in via telematica al Sistema Tessera Sanitaria delle informazioni inerenti le modalità, valide nel proprio territorio, di partecipazione alla spesa farmaceutica;

b) il Sistema Tessera Sanitaria, anche tramite gli eventuali Sistemi regionali autorizzati, all’atto della dispensazione del medicinale da parte della farmacia, rende disponibile alla medesima farmacia l’eventuale quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito, calcolata sulla base delle informazioni rese disponibili da parte della regione cui appartiene l’azienda sanitaria di iscrizione dell’assistito;

c) nel caso in cui la farmacia non disponga dell’informazione relativa alla quota di partecipazione alla spesa a carico dell’assistito per impossibilità di accedere al Sistema Tessera Sanitaria o agli eventuali Sistemi regionali autorizzati, la farmacia applica la quota di partecipazione valida nella regione di erogazione
La farmacia che ha erogato i medicinali prescritti su ricetta dematerializzata a cittadini residenti in ambiti regionali diversi da quelli in cui insiste la farmacia stessa, chiede il rimborso alla ASL territorialmente competente che, in base alla normativa regionale, attiva la procedura per il riconoscimento dei crediti relativi alle prestazioni farmaceutiche erogate.

Per un periodo transitorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017, le modalità di dispensazione dei medicinali prescritti su ricetta farmaceutica dematerializzata non si applicano:

a) a tutti i farmaci con piano terapeutico AIFA, al fine di assicurare alle Regioni l’esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica che le ricette siano redatte nel rispetto delle condizioni indicate dal Piano terapeutico;

b) a tutti i farmaci distribuiti attraverso modalita’ diverse dal regime convenzionale.

 

Medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope

Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, su ricettari a ricalco. Pertanto sono escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone.(vedi avanti).

Sul portale Tessera Sanitaria sono pubblicate le linee guida per la prescrizione elettronica, alla luce delle disposizioni dell’art. 15, comma 11-bis dl 95/2012 e successive modificazioni, riguardante la prescrizione per principio attivo.

 

Provvedimenti assunti per contrastare il rischio sanitario  connesso  all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Ordinanza 19 marzo 2020 del Dipartimento della Protezione Civile.

L’ordinanza  n. 651 .della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (GU n.74 del 21.03-2020)  ha disposto la possibilità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica.A tal fine, al momento della generazione della ricetta elettronica da  parte del medico prescrittore,  l’assistito  può  chiedere  al  medico  il rilascio del promemoria dematerializzato  ovvero  l’acquisizione  del numero di ricetta  elettronica tramite:

a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio  di  posta elettronica, laddove l’assistito indichi al  medico  prescrittore  la casella di posta elettronica certificata  (PEC)  o  quella  di  posta elettronica ordinaria (PEO);

b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o  con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l’assistito indichi  al  medico  prescrittore  il numero di telefono mobile;

c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore  del numero di ricetta elettronica laddove l’assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico.

 

Nel caso previsto al punto a), il  promemoria  prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite  Sistemi  di accoglienza regionali  (SAR),  viene  spedito  da  parte  del  medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio  e  non  come  testo compreso nel corpo del messaggio stesso.

 

Nel caso previsto alla lettera b), il  medico  prescrittore invia all’assistito un messaggio  SMS  contenente  esclusivamente  il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa,  il  medico prescrittore invia all’assistito il numero di ricetta  elettronica  o l’immagine  del  codice  a  barre  dello  stesso  numero  di  ricetta elettronica, utilizzando un’applicazione  per  la  telefonia  mobile, alla quale  risultano  registrati  sia  il  medico  prescrittore  sia l’assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini.

 

Nel caso previsto dalla lettera c), il  medico  prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica  prescritta  al  numero  di telefono fisso o mobile indicato dall’assistito.

 

Laddove  l’assistito  abbia  attivato  il  Fascicolo  sanitario elettronico (FSE), la  ricetta elettronica, quale strumento alternativo al promemoria  cartaceo,  è inserita nel FSE medesimo. Il  processo  di  indicizzazione  nel  FSE delle ricette dematerializzate  è  contemporaneo  alla  prescrizione della ricetta nel sistema SAC (anche tramite il SAR).

 

Per l’erogazione della  ricetta  elettronica,  la  struttura  di erogazione acquisisce il numero di ricetta elettronica unitamente  al codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell’assistito a cui la ricetta stessa è intestata.

 

Per le finalità di rendicontazione alla ASL di  competenza,  la farmacia   registra   l’avvenuta   erogazione   della    prescrizione farmaceutica,  trasmettendo  al  SAC  (anche  tramite  il   SAR)   le informazioni  della  erogazione,  sia  parziale  che  totale,   della prestazione. Il SAC, ovvero il SAR, provvede  a  contrassegnare  tale ricetta  come  «erogata».  Contestualmente  la  farmacia  annulla  le fustelle dei farmaci erogati apponendo sulle stesse, ben  visibile  e con inchiostro indelebile, la lettera «X» salvo  diversa  indicazione regionale.

 

Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci distribuiti in modalità diverse dal regime convenzionale, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  applicano,  ove possibile,  le  modalità  previste  dall’art.  1  del  decreto   del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2011, n. 264.

 

Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche  presso  le farmacie con le medesime  modalità  previste  per  l’erogazione  dei farmaci in regime convenzionale e secondo  i  criteri  stabiliti  nei vigenti accordi locali stipulati con le  organizzazioni  maggiormente rappresentative delle farmacie.

 

Decreto Ministero dell’economia e delle finanze  del 25 marzo 2020,

Il Decreto  ha previsto l’estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico Aifa, ai medicinali distribuiti per conto del Ssn e ha esteso le modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo oltre la fase emergenziale;

 

Nota congiunta del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute, n. 5036 del  6 maggio 2020

con la quale è stata avviata la dematerializzazione delle ricette da parte dei medici del Servizio di Assistenza Sanitaria ai Naviganti (Sasn).

 

Nota congiunta del Ministero dell’ economia e delle finanze e del Ministero della salute n. 5351 del 14 maggio 2020

relativa alla prescrizioni di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope con ricetta dematerializzata. In particolare sono prescrivibili con ricetta dematerializzata i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B-C-D-E della  tabella  dei medicinali. Possono inoltre essere dematerializzate  le ricette per le prescrizioni di medicinali-inclusi nell’allegato III-bis e contrassegnati nella sezione A della tabella dei medicinali con (**), in quanto usufruiscono delle modalità prescrittive semplificate nella terapia del dolore. Restano escluse dalla dematerializzazione le ricette per la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore, su ricettari a ricalco. Pertanto sono escluse dall’elenco dei medicinali prescrivibili in modalità semplificata le confezioni a base di metadone. [Un successivo chiarimento congiunto degli stessi Ministeri  ha confermato questa esclusione, oggetto di approfondimenti tecnici (nota 8233-28/07/2020-DGSISS-MDS-P)].

Ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015, anche le prescrizioni di farmaci di cui alla presente Circolare possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale.

 

La Regione Emilia Romagna, con nota PG/2020/0439275 del 15.06.2020, ha fornito indicazioni sulle modalità di prescrizione dematerializzata dei farmaci stupefacenti e sulla gestione delle ricette dematerializzate in Farmacie convenzionate. Si trascrive di seguito il contenuto dell’Allegato 2 alla circolare, con l’avvertenza che le disposizioni di altre regioni italiane possono essere leggermente diverse rispetto ai formalismi richiesti.

Adempimenti da parte del medico

Nella seguente tabella sono riportati, per Sezione di appartenenza alla Tabella dei medicinali dei farmaci stupefacenti prescritti su ricetta dematerializzata, alcune condizioni prescrittive e ulteriori precisazioni:

 

Medicinali Condizioni prescrittive DEMA Numero confezioni prescrivibili
a) Tabella medicinali –
Sezione A, qualora
inclusi nell’Allegato III
bis*
codice TDL01 Formalismi obbligatori:
posologia e modalità di somministrazione anche
ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per
30 gg di terapia
Numero di confezioni
utili a coprire una durata
della terapia non
superiore a 30 giorni
b) Tabella medicinali –
Sezione B
Nessuna specialità medicinale al momento è a carico del SSN
c) Tabella medicinali –
Sezione C, es. antiepilettici
/ / 2 confezioni;
3 confezioni in presenza
di codice di esenzione
per patologia
d) Tabella medicinali –
Sezione D

(al momento tutti i
medicinali a carico SSN
sono inclusi in Allegato
III bis)
Eventuale codice TDL01 In presenza di TDL01: posologia e modalità di somministrazione anche ai fini del calcolo delle confezioni prescritte per 30 gg di terapia* In assenza di TDL01:
2 confezioni;
3 confezioni in presenza
di codice di esenzione
per patologiaIn presenza TDL01:
numero di confezioni
utili a coprire 30 giorni
di terapia
e) Tabella medicinali –

Sezione E, es.
antiepilettici senza nota AIFA; antiepilettici con nota AIFA n. 93; antitussivi con nota
AIFA n. 31
/ / 2 confezioni;
3 confezioni in presenza
di codice di esenzione per patologia

 

NOTE ALLA TABELLA

▪ L’indicazione del codice “TDL01” rende prescrivibili su ricetta dematerializzata i farmaci per la terapia del dolore della sezione A inclusi nell’Allegato III bis (qualora il medico non indichi tale codice la ricetta non è dematerializzabile).

▪ La posologia, ove prevista, deve essere indicata nel campo Note (motivazNote).

▪ Il codice TDL01, ove previsto, deve essere indicato nel campo esenzione.

▪ In tema di pluriprescrizione a carico SSN si coglie l’occasione per precisare che è automaticamente decaduta la previsione dell’art. 26 del DL 90 del 24 giugno 2014 che indicava: Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche 1. All’art. 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1 -bis . Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull’intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta, purché già utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. In tal caso, la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.»

▪ In merito alle prescrizioni dei prodotti magistrali a base di cannabis per uso medico, restano in vigore le disposizioni regionali vigenti.

* La parte in corsivo è stata aggiunta con nota della Regione Emilia Romagna n. 545332 del 07.08.2020, per la precisazione formulata dall’Ufficio Centrale Stupefacenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia in occasione di specifico quesito.

 

Adempimenti da parte del farmacista

a. I medicinali stupefacenti erogati e appartenenti alle Sezioni A, B e C della Tabella medicinali devono essere registrati nel registro di entrata uscita stupefacenti (art 60 DPR 309/90).

A tal fine il farmacista:

1. stampa il promemoria;

2. allega il promemoria al registro di entrata uscita;

3. riporta nel registro i dati della ricetta DEMA (data, nome e cognome del paziente, data di compilazione della ricetta, numero NRE della ricetta);

4. solo per le ricette contenenti i medicinali di cui alla Sezione A dell’Allegato III bis il farmacista registra sul promemoria nome e cognome dell’acquirente maggiorenne e gli estremi del documento di riconoscimento.

b. Il farmacista applica le fustelle dei medicinali sul registro fustelle DEMA.

c. Poiché ai sensi dell’art. 13 del DL 179/2012 e del relativo decreto attuativo DPCM 14 novembre 2015 anche le prescrizioni dei farmaci in oggetto possono essere utilizzate dagli assistiti su tutto il territorio nazionale, il farmacista è tenuto a erogare a carico del SSR le DEMA recanti stupefacenti generate da medici operanti presso altre regioni anche in assenza dei formalismi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna purché siano rispettati gli adempienti della norma sulla materia.

d. In fase di spedizione della ricetta, il farmacista, sulla base della posologia indicata effettua le verifiche: la ricetta può comunque essere spedita anche se il numero di confezioni prescritte superi, in relazione alla posologia, il limite di trenta giorni di terapia, qualora l’eccedenza sia dovuta al numero di unità posologiche contenute nelle confezioni in quanto non è possibile lo sconfezionamento.

Qualora sia erroneamente prescritta una cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista può spedire la ricetta consegnando il numero di confezioni sufficienti a coprire la terapia di trenta giorni in base alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico prescrittore.

 

SINOSSI ADEMPIMENTI DEMA – STUPEFACENTI

Chi Sez. A Allegato
III bis
(TDL) da
sez. A
Allegato
III bis
(TDL) da
sez. D
Sez B Sez C Sez D Sez E
Ricetta medico No
DEMA:
ricetta
a
ricalco
DEMA
per
terapia
dolorealtrimenti
ricetta a
ricalco
Se Classe A:
DEMA;
al momento
nessuna
specialità
medicinale
in classe di
rimborsabilità
A: ricetta
non ripetibile
bianca
DEMA DEMA
(NB tutti i
farmaci a carico
SSN di questa
sez sono anche
in Allegato III
bis )
DEMA solo
per farmaci
in classe A
Formalismi medico Codice
TDL01
nel
campo
esenzione
Codice
TDL01
nel
campo
esenzione
Posologia medico sì sì sì no no Si se presente
codice TDL01
no
Quantità
prescrivibili
medico N
confezioni
utili per
coprire
fino a 30
giorni di
terapia
N
confezioni
utili per
coprire
fino a 30
giorni di
terapia
in assenza
di codice
esenzione: 2
confezioni
per ricettain
presenza
di codice
di
esenzione
per
patologia
cronica:3
confezioni
in assenza
di codice
esenzione:
2
confezioni
per ricettain
presenza
di codice
di
esenzione
per
patologia
cronica:3
confezioni
in assenza di
codice
esenzione: 2
confezioni per
ricettain presenza di
codice di
esenzione per
patologia
cronica: 3
confezioniSe presente
codice TDL01:
N confezioni
utili per coprire
fino a 30 giorni
di terapia
Telefono e
recapito del
medico
medico si no no no no no no
Registrazione
documento
maggiorenne
che ritira
farmacista si si no no no no no
Registro
carico e
scarico
farmacista si si no si si no no
Stampa del
promemoria
farmacista NA sì no si si no no

 

Ultimo aggiornamento 27.08.2020

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