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L’art. 87 del D.Lgs n. 219/2006 riporta la classificazione dei medicinali ai fini della fornitura, vale a dire la modalità con cui un farmaco può essere dispensato al pubblico.
All’atto del rilascio dell’AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell’AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o più delle seguenti categorie:
a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
b) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
d) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
1) medicinali da banco o di automedicazione;
2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
Si evidenzia che questa classificazione è diversa rispetto a quella per la rimborsabilità.
La Commissione Tecnico-Scientifica (CTS) dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), nella riunione del 4-7 aprile 2016, ha approfondito i due ambiti sottolineando la necessità di distinguerli sempre attentamente: il regime di fornitura deve soprattutto tenere in considerazione le problematiche relative alla sicurezza d’uso di un medicinale, mentre il regime di rimborsabilità è legato a problematiche di natura economica e di sostenibilità del SSN.
La tabella allegata alla Comunicazione dell’AIFA riassume la classificazione dei medicinali in relazione al regime di fornitura, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 219/2006, e alla rimborsabilità.
Nella tabella non sono inclusi i medicinali non soggetti a ricetta medica (OTC: medicinali da banco; SOP: medicinali senza obbligo di prescrizione).
Nella tabella vengono riportate in dettaglio le varie tipologie di regimi di fornitura e le fasce di rimborsabilità , definendo per ciascuna gli elementi qualificanti ai fini della compilazione della ricetta.
Per quanto riguarda la prescrizione limitativa è importante sottolineare i punti seguenti:
Infine, per quanto riguarda la Ricetta Non Ripetibile (RNR), si precisa che la normativa non prevede, oltre alla durata temporale della ricetta e al fatto che la stessa venga trattenuta dal farmacista, un numero massimo di confezioni da indicare nella ricetta stessa. Sarà quindi il medico a specificare il numero di confezioni necessarie alla copertura di un congruo periodo di trattamento (ad esempio, fino alla successiva visita specialistica).
Riferimenti normativi:
1. Art. 88 D.L.vo 219/06
2. DPR 309/90 come modificato dalla L. 49/06 e DM 7/8/06
3. DPR 309/90 come modificato dalla L.38 del 15/03/2010 e DM 31/03/2010 (GU n.78 03/04/2010)
4. DPR 309/90 come modificato dalla L. 12 del 08/02/2001 e Ordinanza Ministeriale 16/6/2009 (GU n. 141 20/06/2009)
5. DPR 371/98, L.326/2003 e DM 17/03/08
6. DL 90/2014 convertito in Legge 114 del 11/08/2014
7. DL 23 17/02/1998 convertito in Legge 94 del 8/04/1998 e L. 648 del 23/12/1996
8. L. 149 del 26/07/2005 (GU n.175 del 26/07/2005)
9. Det. 02/11/2010 (GU n. 261 08/11/2010)
10 L. 124, art. 1 , c.162 del 4.08.2017)
Ultimo aggiornamento 31.08.2017