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I medicinali contrassegnati con [**] costituiscono l’allegato III-bis del testo unico. Il farmacista allestisce e dispensa preparazioni magistrali a base dei farmaci compresi nella presente tabella, da soli o in associazione con farmaci non stupefacenti, dietro presentazione di ricetta autocopiante, ad esclusione di quelle che, per la loro composizione quali-quantitativa, rientrano nella tabella II, sezione D o E.
Qualsiasi forma stereoisomera delle sostanze iscritte nella presente tabella, in tutti i casi in cui possono esistere, salvo che ne sia fatta espressa eccezione. Gli esteri e gli eteri delle sostanze iscritte nella presente tabella, a meno che essi non figurino in altre tabelle, in tutti i casi in cui questi possono esistere. I sali delle sostanze iscritte nella presente tabella, compresi i sali dei suddetti isomeri, esteri ed eteri in tutti i casi in cui questi possono esistere.
*Nelle more della presentazione ed autorizzazione della domanda di variazione dei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio per la modifica della modalità di dispensazione e dell’aggiornamento delle etichette delle confezioni in commercio da parte del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, il Ministero della Salute – con nota prot. 0000947-17/01/2020-DGSAF-MDS-P – invita “…ad applicare le disposizioni in materia di distribuzione all’ingrosso, vendita al dettaglio, prescrizione, approvvigionamento, detenzione e tenuta dei registri previste dal DPR 309/90 e ss.mm, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, tenendo in considerazione che per il medicinale veterinario si applica il Decreto 28 luglio 2009 – Disciplina dell’utilizzo e della detenzione di medicinali ad uso esclusivo del medico veterinario”. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U. Con successiva nota del 22.01.2020, n. 1354 sono state diramate ulteriori precisazioni. Non è consentito l’utilizzo della ricetta veterinaria elettronica.
Ultimo aggiornamento 12.12.2024