Clicca in qualsiasi punto o premi ESC per chiudere il video

Ricerca avanzata
  • Data di pubblicazione

 

Tariffa Nazionale

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2017

Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico  dei medicinali. (GU n.250 del 25-10-2017), modificato con D.M. 13.12.2017 (G.U. n. 24 del 30.01.2018)

 

Visto l’art. 125 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e, in particolare, il comma 1 che prevede che almeno ogni  due  anni, in aderenza alle fluttuazioni dei costi di  produzione,  a  cura  del Ministero della sanità, è stabilita  e  pubblicata  la  tariffa  di vendita dei medicinali, sentito il  parere  della  Federazione  degli ordini dei farmacisti;

Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante «Approvazione  del  regolamento  per  il  servizio  farmaceutico»,  e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 37 e 41;

Visto il decreto del Ministro della sanità 18 agosto 1993, recante «Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico  dei medicinali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  settembre  1993, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo  2017,  recante «Modifica  dell’allegato  A  del  decreto  18  agosto  1993,  recante “Approvazione della tariffa nazionale per la vendita al pubblico  dei medicinali”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017;    Ritenuto di aggiornare la tariffa  di  cui  al  citato  decreto  18 agosto 1993 in aderenza alle fluttuazioni dei costi di produzione, in conformità al disposto dell’art. 125 del  citato  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265;    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti da farmacia privata del 26  maggio  2009  e  il  successivo  accordo  di rinnovo del 14 novembre 2011;

Considerata la retribuzione lorda del costo/lavoro  del  farmacista di farmacia, primo livello, risultante dalle  retribuzioni  stabilite dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  per  il  personale laureato dipendente, primo livello, delle farmacie aperte al pubblico pari ad € 0,425 al minuto;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive modificazioni

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193,  e  successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive modificazioni;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attività sportive e  della  lotta  contro  il doping» e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole della  Federazione  nazionale  degli ordini dei farmacisti, reso con nota del 21 settembre 2017;

 

Decreta:

Art. 1

1. È approvata la tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali secondo le disposizioni che seguono e gli allegati A  e  B del presente decreto.

 

 

Art. 2

1. Ai medicinali di cui all’art. 3, comma 1, lettere a) e  b),  del decreto  legislativo  24  aprile   2006,   n.   219,   e   successive modificazioni, nonché ai medicinali veterinari di cui agli  articoli 10, comma 1, lettera c), e 11,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto legislativo 6  aprile  2006,  n.  193,  e  successive  modificazioni, preparati estemporaneamente ed eseguiti integralmente in farmacia, si applica la presente  Tariffa  nazionale  come  determinata  ai  sensi dell’art. 3.

2. Alle formule officinali eseguite in multipli (scala ridotta) che recano in etichetta l’indicazione del numero di lotto non si  applica la tariffa nazionale di cui al presente decreto.

 

 

Art. 3

1. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui  all’art. 2, comma 1, è formato:

a) dall’importo delle  sostanze  impiegate  in  base  all’annessa «Tabella dei prezzi delle sostanze»  (Allegato A)  o,  nel  caso  di sostanze non comprese  nella  predetta  tabella,  in  base  a  quanto previsto nell’art. 5;

b) dall’importo   indicato   nella   «Tabella   dei   costi   di preparazione» (Allegato B);

c) dall’incremento di cui all’art. 7;

d) dagli eventuali supplementi di cui all’art. 8;

e) dal costo del recipiente.

2. Al prezzo di vendita di cui al comma 1 si applica l’imposta  sul valore aggiunto.

 

 

Art. 4

1. L’importo delle sostanze impiegate di cui all’art. 3,  comma  1, lettera a), va calcolato in relazione alla  quantità  effettivamente dispensata,  con  arrotondamento  alla  seconda  cifra  decimale  per difetto se la terza cifra decimale è minore di cinque e per  eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

2. Ai fini della determinazione del prezzo di vendita  al  pubblico dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, non è consentito  quotare una sostanza a un prezzo diverso da quello  indicato  nella  «Tabella dei prezzi delle sostanze»  (allegato  A),  anche  quando  sia  stata impiegata una sostanza contraddistinta da marchio registrato.

 

 

Art. 5

1. Per le sostanze non  comprese  nell’allegato  A  si  applica  il prezzo  di  acquisto,  al  netto  dell’IVA,  del  quale  deve  essere conservata prova documentale.

2. Per l’approvvigionamento  delle  sostanze  di  cui  al  presente articolo,  le  spese  di  trasporto,  ove  fatturate  dal  fornitore, concorrono alla  determinazione  del  prezzo  della  preparazione  in funzione della quantità utilizzata nell’allestimento della stessa.

 

 

Art. 6

1. I costi di preparazione di cui all’allegato B  sono  comprensivi anche degli oneri connessi al rispetto degli  obblighi  previsti  dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

 

 

Art. 7

1. I costi di preparazione di cui all’allegato B sono aumentati del 40%,  al  fine  di  compensare  gli  ulteriori  oneri  connessi  alle attività generali, preliminari e successive  all’allestimento  della preparazione nonché quelli connessi   alla   dispensazione   dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1.

 

 

Art. 8

1. Al fine di compensare i costi  connessi  all’assolvimento  degli ulteriori adempimenti, previsti dalle normative  di  riferimento,  è dovuto un  supplemento  pari  a  €  2,50,  per  le  preparazioni  dei medicinali di cui all’art. 2, comma 1, contenenti:

a) una o più sostanze pericolose per la salute umana,  riportate nella tabella  n.  3  della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica italiana o classificate nel  «Global  Harmonized  System»  (GHS)  con codice univoco «H»;

b) una o più  sostanze  di  cui  alla  «Tabella  dei  Medicinali Sezione A» e alla «Tabella dei Medicinali Sezione B» del decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni;

c) una o più sostanze il cui impiego è  considerato  doping  ai sensi dell’art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

2. Nella tariffazione dei medicinali di cui al primo comma, qualora la  formulazione  comprenda  sostanze  appartenenti  a  più  di  una categoria di cui alle lettere a), b) e c), il supplemento spetta  una sola volta per ciascuna categoria.

 

 

Art. 9

1. Per la dispensazione di uno o più dei medicinali  di  cui  agli articoli 2, comma 1 e 3, comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  e  successive  modificazioni, nonché dei medicinali veterinari di cui agli articoli  2,  comma  1, 10, comma 1, lettera c), e 11,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto legislativo 6  aprile  2006,  n.  193,  e  successive  modificazioni, effettuata durante le ore notturne, dopo la chiusura serale,  secondo gli orari stabiliti dalla competente autorità sanitaria,  spetta  un diritto addizionale di € 7,50  alle  farmacie  urbane  e  rurali  non sussidiate e di € 10,00 alle farmacie rurali sussidiate.

2. Per la dispensazione di uno o più  dei  medicinali  di  cui  al comma 1 effettuata dalle farmacie rurali sussidiate durante le ore di chiusura diurna spetta un diritto addizionale di € 4,00.

3. I diritti addizionali di cui ai commi 1 e 2 sono dovuti soltanto quando la  farmacia  effettua  servizio  a  «battenti  chiusi»  o  «a chiamata».

4. I diritti addizionali di cui ai commi 1  e  2  non  sono  dovuti quando la farmacia effettua servizio a «battenti  aperti»,  ancorché con modalità che escludono, per  misura  di  sicurezza,  il  normale accesso ai locali.

 

 

Art. 10

1. I prezzi determinati in base al  presente  decreto  non  possono essere incrementati in alcun caso.

 

 

Art. 11

1. Sul prezzo di vendita dei  medicinali  calcolato  ai  sensi  del presente decreto, il farmacista deve concedere  uno  sconto  del  16% agli enti  pubblici  o  privati  aventi  finalità  di  assistenza  e beneficenza, tenuti per  legge,  regolamenti,  contratti  collettivi, statuti o tavole di fondazione,  alla  dispensazione  dei  medicinali agli  aventi  diritto,  escluso  comunque   il   Servizio   sanitario nazionale. Dal suddetto sconto sono  esclusi  i  supplementi  di  cui all’art. 8, i diritti addizionali di cui all’art. 9 e  il  costo  del recipiente.

 

 

Art. 12

1. Il titolare o il direttore della farmacia deve  avere  cura  che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una  copia della tariffa nazionale, che deve essere resa visibile a chiunque  ne faccia richiesta.

 

 

Art. 13

1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e dalla medesima data è abrogato il decreto  del Ministro della salute 18 agosto 1993, citato in premessa.

Il presente decreto sarà sottoposto al visto del competente organo di controllo  e  sarà  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.

 

 

Roma, 22 settembre 2017

Il Ministro: Lorenzin

 

Ultimo aggiornamento 22.02.2018

Vuoi ricevere aggiornamenti?
Iscriviti alla Newsletter

 

Iscrivendoti alla nostra newsletter avrai la possibilità di essere aggiornato sulle novità più importanti del mondo farmacia.