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Farmacopea ufficiale XII ed. – Tabella 5

La tabella n. 5 «
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione  di ricetta medica da  rinnovare  volta  per  volta  e  da  ritirare  dal farmacista»  della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al decreto 3 dicembre 2008 è sostituita dalla tabella  n.  5  di cui all'allegato 3 al decreto 18.06.2020 (G.U. n. 174 del 13.07.2020).

 

Tabella n. 5 Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione  di ricetta medica da  rinnovare  volta  per  volta  e  da  ritirare  dal farmacista (art. 124, lettera b,  del  TULS  approvato  con  R.D.  27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n.  1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309  e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modifiche  e   integrazioni;   decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193). 
 
    1) Medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B,  C,  D  approvata  con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche. 
    2) Anoressizzanti (1) 
    3) Medicinali per uso parenterale  a  base  di  benzodiazepine  e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo. 
    4) Inibitori della monoaminossidasi a  base  di  tranilcipromina; medicinali   a   base   di   clozapina   e   medicinali   antidemenza anticolinesterasici. 
    5) Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse  le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche. 
    6) Alprostadil soluzione iniettabile. 
    7) Citostatici. Immunosoppressori. 
    8) Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è  soggetto  a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco. 
    9) Medicinali a base  di  fenilbutazone,  nimesulide,  tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea. 
    10) Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina  a  base di cabergolina; sono esclusi i preparati  per  la  contraccezione  di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a  maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica. 
    11) Vaccini delle epatiti. 
    12) Medicinali a base di ketorolac. 
    13) Medicinali a base di epoietine. 
    14) Medicinali a base di ticlopidina. 
    15) Medicinali a base  di  isotretinoina  ed  acitretina  esclusi quelli per applicazione cutanea. 
    16) I preparati magistrali a base delle  sostanze  incluse  nelle classi  farmacologiche  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376  e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile. 
    17)  I  medicinali  per  uso  umano  prescritti  per  indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23  coordinato  con  il  testo della legge 8 aprile 1998, n. 94. 
    18) I medicinali  veterinari  autorizzati  con  la  modalità  di dispensazione «Da vendersi dietro  presentazione  di  ricetta  medica veterinaria in triplice copia non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione  si  applica  anche  a   medicinali,   inclusi   quelli autorizzati per uso umano e le  preparazioni  magistrali,  prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad  animali  destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste  dall'art. 11 del decreto  legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive modifiche ed integrazioni. 
    A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità  e  del Sistema Informativo Nazionale  della  Farmacosorveglianza  -  Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce  nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale;  nel  caso  di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. 
    Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. 
    L'obbligo di  conservazione  della  ricetta  in  forma  cartacea, previsto dagli articoli 71, cornuta 2, e 79,  comma  2,  del  decreto legislativo 6 aprile 2006, n.  193  e'  assolto  dalla  conservazione delle ricette  in  formato  elettronico,  operata  dal  sistema,  con esclusione  della  conservazione   delle   ricette   dei   medicinali stupefacenti. 
    19) I medicinali  veterinari  autorizzati  con  la  modalità  di dispensazione «Da vendersi dietro  presentazione  di  ricetta  medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione  si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso  umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico  veterinario  per la somministrazione ad animali da compagnia,  secondo  le  condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e
successive modifiche ed integrazioni. 
    A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità  e  del Sistema Informativo Nazionale  della  Farmacosorveglianza  -  Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce  nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale;  nel  caso  di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. 
    Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. 
    L'obbligo di  conservazione  della  ricetta  in  forma  cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2,  e  79,  comma  2,  del  decreto legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive  modifiche   ed integrazioni assolto dalla conservazione  delle  ricette  in  formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della  conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti. 
 
Note 
 
    Per l'acquisto, la detenzione, la  vendita  e  le  operazioni  di documentazione  delle  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  e  loro preparazioni indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. A  approvata con decreto ministeriale, in applicazione degli articoli 13 e 14  del decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309  e successive modifiche, vanno rispettate le  disposizioni  della  legge
medesima e delle successive integrazioni e modifiche. 
    E'  comunque  subordinata  a  presentazione  obbligatoria   della ricetta medica da rinnovare volta per volta, da ritirare da parte del farmacista, la vendita  dei  medicinali  soggetti  ad  autorizzazione all'immissione in commercio per i quali l'Autorita' competente faccia obbligo di riportare sulle etichette la dicitura «Da vendersi  dietro presentazione di  ricetta  medica  utilizzabile  una  sola  volta»  o dizione analoga. 
    Con decreto del Ministro della salute possono  essere  stabilite, nel rispetto di direttive e raccomandazioni della Comunità  Europea, condizioni e prescrizioni di carattere generale relative  a  tutti  i medicinali o a particolari gruppi di essi, ivi comprese  disposizioni sull'etichettatura e  sul  confezionamento  dei  medicinali  e  sulle modalità di prescrizione e di impiego. 
    Il  Ministro  della  salute  può  vietare   l'utilizzazione   di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi  per  la salute pubblica, senza che  ciò  comporti  differenziazione  tra  il medicinale di origine industriale e il preparato magistrale. 
    La ricetta medica da rinnovare volta per volta (non  ripetibile), relativa ai medicinali soggetti ad autorizzazione  all'immissione  in commercio ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e successive modifiche, ha validità limitata a trenta  giorni  escluso il giorno di emissione e deve essere ritirata dal farmacista  che  è tenuto a conservarla per sei mesi dalla data di spedizione e quindi a distruggerla per evitare l'accesso di terzi ai dati in essa contenuti
ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282, qualora  non
la consegni all'Autorità competente per il  rimborso  del  prezzo  a carico del Servizio sanitario nazionale; la ricetta priva del nome  e cognome del paziente o del suo codice fiscale (o delle sole iniziali, nei casi  in  cui  disposizioni  di  carattere  speciale  esigano  la riservatezza dei trattamenti), della data e della  firma  del  medico non ha validità. In ogni altro caso la  ricetta  non  ripetibile  ha validita' limitata a trenta giorni. 
    Il farmacista deve conservare per almeno sei mesi dalla  data  di spedizione le ricette non ripetibili relative ai preparati magistrali e officinali. Nel caso di ricette contenenti sostanze  soggette  alla legge 14 dicembre 2000, n. 376, i sei mesi decorrono a partire dal 31 gennaio dell'anno in cui viene effettuata la trasmissione dei dati al Ministero della salute. 
    L'obbligo di conservazione della  ricetta  veterinaria  in  forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e  79,  comma  2,  del decreto legislativo n. 193/2006 e' assolto dalla conservazione  delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema,  con  esclusione della conservazione delle ricette  dei  medicinali  stupefacenti.  La validitè massima di tali  ricette  è  determinata  dalla  normativa vigente. 
    I preparati magistrali a base di principi attivi  che  non  siano riconducibili ad una categoria terapeutica presente  in  tabella,  ma per i quali esista un equivalente medicinale industriale  autorizzato ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni,  devono  essere  dispensati alle  medesime  condizioni  previste   per   lo   stesso medicinale autorizzato. 
    I medici veterinari, qualora  ricorrano  le  condizioni  previste dalla normativa vigente, possono prescrivere medicinali ad uso  umano soggetti a ricetta limitativa, di cui sopra, dietro presentazione  di REV, per approvvigionamento, per scorta, e  tali  medicinali  possono essere somministrati, nei casi consentiti dall'art.  10  del  decreto legislativo  6  aprile  2006,  n.  193  e  successive  modifiche   ed integrazioni, esclusivamente  dal  veterinario  all'animale  in  cura (art. 84, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e  successive modifiche ed integrazioni). 
 
__________ 
 
    (1)  Le  preparazioni  magistrali  a  scopo   dimagrante   devono rispettare la normativa vigente (decreto ministeriale 20 maggio 2015, decreto ministeriale 4 agosto 2015, decreto ministeriale 22  dicembre 2016 come modificato dal decreto ministeriale 31 marzo 2017,  decreto ministeriale 27 luglio 2017). 


Ultimo aggiornamento 14.07.2020

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