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  • Data di pubblicazione

 

Farmacopea ufficiale XII ed. – Tabella 3

La tabella n. 3 «Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione approvata con il decreto 3 dicembre 2008 e’ sostituita dalla tabella n.3 di cui all’allegato I al decreto 18.06.2020 (G.U. n. 174 del 13.07.2020).

 

Tabella n. 3 Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave (art. 146, comma 2 del TULS 27 luglio 1934, n. 1265; art. 730 del codice penale)

Adrenalina

Apomorfina cloridrato

Argento nitrato

Atropina solfato

Chinidina solfato

Digitossinaa

Efedrina

Ergometrina maleato

Ergotamina tartrato

Fisostigmina salicilato

Iodio (1)

Ipecacuana

Isotretinoina

Istamina

Lidocaina

Mercurio ossido giallo

Neostigmina metilsolfato

Noradrenalina

Omatropina bromidrato

Pseudoefedrina

Reserpina

Scopolamina

Sodio fluoruro

Suxametonio cloruro

Tetracaina cloridrato

 

Limitatamente alle sostanze organiche devono ritenersi inclusi nel presente elenco anche le basi libere dei sali elencati e viceversa, nonché altri sali delle stesse.

 

Note.

1) Le prescrizioni dell’art. 146 del T.U. del TULS si applicano all’elenco delle sostanze di cui alla presente tabella e non ai medicinali che le contengono sia nel caso di preparati soggetti ad A.I.C. che di preparati magistrali ed officinali;

 

2) Ferma restando l’osservanza dei simboli e delle indicazioni presenti sulle etichette delle sostanze, per la vendita delle sostanze incluse nell’elenco della presente tabella e quelle classificate letali secondo il sistema GHS con i codici H300, H310 e H330, nonché per la dispensazione delle loro preparazioni galeniche eseguite integralmente in farmacia, vanno rispettate le disposizioni di legge per quanto riguarda le norme relative alla spedizione delle ricette (articoli 123, lettera c) e 147 del TULS; articoli 39 e 40 del R.D. 30 settembre 1938, n. 1706).

 

3) Le sostanze, i loro sali e preparazioni ad azione stupefacente di cui alla sez. A della Tabella Medicinali  vanno tenuti in armadio chiuso a chiave, separati dalle sostanze incluse nella presente tabella. Le aziende autorizzate al commercio all’ingrosso e le officine farmaceutiche devono conservare i medicinali di cui alla tabella dei medicinali sezione A in una struttura solida con porta blindata all’interno del deposito, munita di serratura di sicurezza o di sistemi elettronici ad accesso controllato o, in alternativa , in armadi -cassaforte resi inammovibili.

 


(1) Le preparazioni “Iodio soluzione cutanea”, “Iodio soluzione orale”, “Iodio unguento”, “Iodio e acido salicilico soluzione cutanea” non sono soggette alle disposizioni di cui al punto 2) delle Note.

 

 

Ultimo aggiornamento 14.07.2020

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