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Con i Decreti del 17.05.2018 e 24.07.2018 sono state aggiornate le seguenti parti della XII edizione della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana:
1. è stato sostituito il capitolo “5.10 Controllo delle impurezze nelle sostanze per uso farmaceutico”;
2. è stato aggiunto il sottocapitolo “5.20 Impurezze Elementali”;
3. è stata sostituita la monografia generale “Sostanze per uso farmaceutico (2034)”;
4. è stata aggiunta la monografia generale “Preparazioni farmaceutiche (2619)”;
5. è stata sostituita la Tabella n. 2 “Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste obbligatoriamente”;
6. è stata sostituita la Tabella n. 6 “Apparecchi ed utensili obbligatori in in farmacia”;
7. è stata sostituita la Tabella n. 8 “Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non può fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico=
Con il Decreto18.06.2020 (G.U. n. 174 del 13.07.2020) sono state sostituite
1. la Tabella n. 3 “Sostanze da tenere in armadio chiuso a chiave”.
4. la Tabella n. 7 “Elenco delle sostanze, loro sali e preparazioni ad azione stupefacente o psicotropa”;
5. All’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, la lettera l) e’ cosi’ sostituita: «l) le voci della Tabella n. 8 «Dosi dei medicinali per l’adulto, oltre le quali il farmacista non puo’ fare la spedizione, salvo il caso di dichiarazione speciale del medico» sono integrate e sostituite dalle voci della tabella n. 8 di cui all’allegato 10 del presente decreto».
Il titolare o il direttore della farmacia deve avere cura che nella stessa sia conservata, anche in formato elettronico, una copia degli ‘aggiornamenti, che devono essere resi visibili a chiunque ne faccia richiesta.
Ultimo aggiornamento 31.05.2024