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Protocollo d’intesa tra il ministro della salute, il commissario straordinario per il CoVID-19 e le farmacie

Protocollo d’intesa tra il ministro della salute, il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l’articolo 1, comma 418, che dispone “I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.” e l’articolo 1,commi 452 che dispone: “In deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell’Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”
VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 21 gennaio 2021, n.5451/21 per l’uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;
VISTI i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decretolegge16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17giugno 2021, n. 87, ed in particolare l’articolo 9, recante “Certificazioni verdiCOVID-19”, il quale al comma 1, lettera d), definisce “test antigenico rapido: iltest basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immuno dosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute ”;VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, concernente “Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia daCOVID-19”;

VISTO l’articolo 34, comma 9–quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare:

– gli articoli 3 e 4 – di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decretolegge22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno2021, n. 87 – che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdiCOVID-19, l’accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;

– l’articolo 5 recante “Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”, che dispone “1. Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d’intesa con il Ministro della salute un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9, comma 1, lett.d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell’esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa trai 12 e i 18 anni.

 

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2021,a valere sulle risorse di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Tento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”;
VISTO l’articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale”;
VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, a cura di INAIL del 23 aprile 2020;

 

CONSIDERATO che, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l’esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto;
CONSIDERATO che l’implementazione dell’esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato – come stabilito nel seguito del presente Protocollo – si pone come misura eccezionale e temporanea nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all’epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
CONSIDERATO che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un’ottica di prossimità e nell’ambito della Farmacia dei servizi – ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69” -propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l’adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;
CONSIDERATO che l’offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull’intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell’ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3ottobre 2009, n. 153;
SENTITA la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
SENTITO il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.
Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente protocollo concordano:

– di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate a norma dell’articolo5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l’emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall’ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:

a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;

– di riconoscere alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell’Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Conseguentemente, la remunerazione complessiva della farmacia pari ad euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido somministrato è data dalla sommatoria della quota di contribuzione alla spesa da parte dell’utente (pari a € 8,00) e della quota a carico dell’Amministrazione pubblica (pari a € 7,00) per ogni test antigenico rapido eseguito;

– che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all’esecuzione della prestazione, nonché dell’atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

– che, a norma dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante “Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo”, le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall’Health Security Committee dell’Unione europea, anche ai fini dell’emissione dei certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l’interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;

– che l’approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all’emergenza COVID-19;

– che le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test antigenici rapidi verranno eseguite autonomamente, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target, conferendo comunque priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

– che le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell’apposito modulo (fac-simile in Allegato 1) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. L’informazione della citata adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza alle rispettive Regioni/Province Autonome, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, agli Ordini provinciali dei farmacisti, all’Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm o all’Associazione FarmacieUnite e alla Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19;

– che la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all’uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia;

– che l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell’Allegato 2, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;

– che la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali.
Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all’uopo dalla Struttura Commissariale all’emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell’ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;

– che ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all’art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell’esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i test antigenici rapidi nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;

– che la Struttura Commissariale all’emergenza COVID-19 effettui un monitoraggio, su base almeno settimanale, dell’effettiva implementazione e realizzazione delle attività di cui al presente accordo, anche tenendo conto dei dati disponibili al Sistema Tessera Sanitaria.
Il presente Protocollo d’intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021, a norma dell’articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza COVID-19.

 

Il Ministro della Salute
On. Roberto SPERANZA
Il Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19
Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

 

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
dott. Marco COSSOLO

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)
dott. arch. Venanzio GIZZI
Il Presidente di FarmacieUnite
dott. Franco Gariboldi MUSCHIETTI
 

 

Allegato 1

 

MODULO DI ADESIONE

SOMMINISTRAZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI

 

fac-simile modulo editabile su sistema Tessera Sanitaria
Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa___________________________________________________________
titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della farmacia _______________________________
Indirizzo della farmacia _____________________________________________________
Comune___________________________________________________________________________
Provincia __________________________________________________________________________
Azienda Sanitaria di riferimento ________________________________________________________
DICHIARO
 di aderire, senza possibilità di recedere sino al 30 settembre 2021, al Protocollo di Intesa, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 d’intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi;
 di accettare la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.
 di impegnarmi a praticare il prezzo massimo al pubblico di € 8,00 per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e € 15,00 per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni;
 di impegnarmi all’invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, dei dati dei test antigenici rapidi effettuati (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 inerente agli aspetti tecnici relativi al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria, nonché di essere consapevole che la mancata trasmissione dei citati dati determinerà l’impossibilità di ricevere il contributo dello Stato previsto dal Protocollo di Intesa;
 che il dott./i dott. ____________________________________________________________ procederanno alla somministrazione dei test antigenici rapidi.
 di essere in possesso degli apprestamenti occorrenti sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza per la corretta conduzione delle attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi come stabilito dall’articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).
Data
Firma

 

 

 

Allegato 2

 

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Le misure di sicurezza

In aggiunta all’applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.
Farmacia
▪ Fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;
▪ durante lo stato di gravidanza e di allattamento la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiera, biologa) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo; ▪ in caso di positività al test SARS-CoV-2 o se affetto/a da sintomatologia compatibile con COVID- 19 ovvero da comprovate patologie, il/la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
▪ il test si svolge preferibilmente su appuntamento;
▪ gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l’altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
▪ il/la farmacista incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell’utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
▪ il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l’esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
▪ l’igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
▪ la farmacia provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell’utente, compreso l’esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi negli applicativi predisposti all’uopo dai Servizi sanitari regionali per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2; ▪ in caso di esito positivo del test antigenico rapido, il farmacista provvede a darne immediata comunicazione all’utente e ad attivare le procedure previste;

 

Utente
▪ non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve presentare sintomatologia respiratoria (o assimilabile: es., anosmia);
▪ deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi: osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile eseguire il test), abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell’effettuazione del prelievo di campione biologico e riposizionarla subito dopo;
▪ nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test sarà condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa compilazione del modulo in Allegato 3

 

Ambienti

▪ Per l’esecuzione del tampone rapido è necessaria l’applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell’area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio. Non è necessaria una sanificazione straordinaria dell’ambiente;
▪ privilegiare l’esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita, o con modalità che comunque garantiscano la riservatezza e la sicurezza necessaria; in alternativa, eseguire il test a farmacia chiusa; l’eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompreso nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia; l’istallazione di strutture mobili temporanee può avvenire, oltre che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l’Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell’occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN;
▪ esporre un avviso all’ingresso della farmacia o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi;
▪ garantire la presenza nell’area di indicazioni per l’igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
▪ assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
▪ garantire che l’area dove avviene la somministrazione del test antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.

 

Rifiuti
▪ assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato, secondo quanto prescritto dal quadro normativo vigente;
▪ identificare uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro;
▪ predisporre contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che dovranno essere periodicamente prelevati e smaltiti da società  autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
▪ per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per l’effettuazione del test rapido, occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore; quanto precede vale anche per la manutenzione e la sanificazione dell’eventuale strumento di lettura.

 

Tracciatura informatica
▪ Il/la farmacista provvede alla tracciatura dei test antigenici rapidi eseguiti accedendo al sistema informatico Tessera Sanitaria con le proprie credenziali, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal DPCM 17 giugno 2021, anche ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell’art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) e secondo quanto descritto nel disciplinare tecnico in allegato 4, inerente agli aspetti tecnici relativi alle specifiche del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria;
▪ l’attività di rendicontazione e remunerazione per i test antigenici rapidi eseguiti avviene mediante rilevazione informatica per il tramite del sistema Tessera Sanitaria e regolati, con l’Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo le procedure e regolamentazioni vigenti. Le presenti disposizioni si intendono completamente esaustive degli obblighi e adempimenti posti a carico delle farmacie per la corretta esecuzione del servizio di somministrazione dei test antigenici rapidi e il rispetto delle stesse garantisce la piena legittimità dell’attività svolta

 

 

Allegato 3

MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE/INCAPACE ALL’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Io sottoscritto/a _________(nome) _______________(cognome) ________________________
residente in ___________________________ Via ____________________________________
documento di riconoscimento ____________________________________________________
in qualità di (genitore, tutore, soggetto affidatario) di:
(nome) ____________________________ (cognome) _________________________________
nato/a a____________________________ il ________________________________________
acconsento alla sua partecipazione all’esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione del
contagio da SARS-CoV-2.
Firma _______

 

 

Ultimo aggiornamento 05.10.2021

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