Vuoi ricevere aggiornamenti?
Iscriviti alla Newsletter
Iscrivendoti alla nostra newsletter avrai la possibilità di essere aggiornato sulle novità più importanti del mondo farmacia.
Il 29 marzo 2021 è stato firmato l’Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, Federfarma e ASSOFARM che definisce le modalità per il coinvolgimento volontario dei farmacisti italiani alla campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2. L’Accordo trova le sue basi giuridiche nelle norme riguardanti la farmacia dei servizi, alla luce delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal DL “sostegni” del 22 marzo 2021 e più precisamente:
L’art.11 della L. n. 69 del 18-6-2009 (G.U. n. 140 del 19.06.2009 S.O) ha fornito il quadro legislativo in base al quale le farmacie possono erogare nuovi servizi nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, affidando al Governo la delega per l’emanazione dei necessari decreti legislativi.
Il successivo D.Lgs 3 ottobre 2009, n. 153 (G.U. n. 257 del 4.11.2009) ha proceduto alla “Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale…” a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Detto Decreto prevede all’art.1 comma 2 che è possibile:
….
e) l’effettuazione, presso le farmacie, nell’ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell’ambito dell’autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l’attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
La L. 30 dicembre 2020, n. 178 (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46) ha incluso la farmacia tra i soggetti autorizzati a compiere servizi in favore dei cittadini per il contrasto e la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. La legge dispone in particolare che “i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza (art. 1 c. 418)”. Inoltre, ha superato almeno parzialmente il divieto di prelevare sangue, stabilendo all’art. 1 , comma 420 un’ integrazione del DLgs 3 ottobre 2009, n. 153, che recita: “i nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, concernono: “…l’effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare”.
All’art. 1 comma 471 ha poi previsto la possibilità “in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato”.
Da ultimo, il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) ha sostituito il comma 471 della Legge 30.12.2020, n. 178 con il seguente testo:
«In attuazione di quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all’Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l’anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell’ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria….».
Il comma 465 della L. 30.12.2020 n. 178 stabilisce che “La prestazione di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 di cui ai commi da 457 a 467 è effettuata presso le strutture individuate dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini della formazione degli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 l’Istituto superiore di sanità organizza appositi corsi in modalità di formazione a distanza, riconosciuti anche come crediti ai fini dell’educazione continua in medicina, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In sintesi, l’Accordo prevede che:
Compiti del farmacista sono:
Ultimo aggiornamento 14.04.2021