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15 luglio 2004 |
Oggetto: Attività di laboratorio della farmacia.
Queste organizzazioni ritengono utile suggerire la disciplina applicabile e alcune indicazioni
operative in ordine all’attività di laboratorio della farmacia.
Al riguardo, le scriventi hanno ritenuto opportuno affrontare tematiche di interesse generale per
fornire le coerenti istruzioni comportamentali.
Nella consueta attività in farmacia può verificarsi l’esigenza di acquistare sostanze per:
a) Uso interno – sostanze destinate ad una successiva lavorazione in farmacia
b) Uso Tecnologico Commerciale – sostanze preconfezionate destinate alla vendita nel confezionamento integro.
Infatti, le sostanze acquistate dalla farmacia possono avere una duplice destinazione d’uso, cioè essere destinate ad una successiva lavorazione in farmacia, oppure essere destinate alla vendita come sostanze preconfezionate dal produttore e/o fornitore, commercializzate sulla base delle disposizioni in materia di Commercio (tabelle merceologiche delle farmacie).
Al momento dell’acquisto, qualora non sia possibile determinare la destinazione d’uso della sostanza, è opportuno acquisire dal fornitore le certificazioni prescritte dalle N.B.P. e dal D.M.18.11.2003 art. 7 e cioè il certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore e/o fornitore, che riporti la rispondenza ai requisiti di Farmacopea o alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione.
Nell’ambito dell’ “Uso interno” la farmacia realizza
1. Preparazioni
2. Ripartizione e confezionamento della sostanza monocomponente
1. PREPARAZIONI
1.1 Preparazioni galeniche e preparazioni a base di ingredienti vegetali.
Come è noto, alla luce della complessità delle disposizioni contenute nelle Norme di Buona Preparazione della F.U. della Repubblica Italiana XI edizione, il Ministero della Salute con il DM 18 novembre 2003 ha stabilito procedure e adempimenti semplificati per l’attività galenica delle farmacie che eseguono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili al fine di garantire il rispetto di un’unica e omogenea disciplina sul territorio nazionale, in sostituzione dei codici di preparazione accreditati dalla Fofi.
In seguito all’entrata in vigore del predetto DM, sono sorti dubbi in ordine alla disciplina da applicare per l’allestimento di preparati magistrali e officinali in farmacia.
Al riguardo è necessario ribadire che le farmacie pubbliche e private che eseguono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili hanno l’obbligo di rispettare le procedure contenute nel citato DM 18 novembre 2003, al fine di garantirne l’uniforme applicazione sul territorio.
A tal proposito, la farmacia dovrà predisporre la necessaria documentazione delle materie prime (art. 7 del D.M. 18.11.2003) e documentare le preparazioni eseguite utilizzando rispettivamente l’originale/copia della prescrizione medica (originale per RNR – copia per RR) o il foglio di lavorazione, nel caso dei preparati officinali (art. 9 del D.M. 18.11.2003).
Rientrano nelle materie prime per Uso Medicinale anche i prodotti semilavorati realizzati dall’industria in base a formulazioni presenti in una Farmacopea dell’Unione Europea.
Al ricevimento della materia prima è necessario:
· numerare univocamente la confezione,
· apporre la data e riportare le suddette indicazioni anche sul certificato di analisi,
· apporre il numero della bolla o della fattura,
· apporre una seconda data nel giorno in cui si apre la confezione per il primo utilizzo,
E’ necessario altresì apporre la data di fine utilizzo all’esaurimento della confezione.
Per quanto riguarda specificamente la numerazione della confezione è necessario:
· Utilizzare una numerazione unica per tutte le confezioni, progressiva in ragione dell’acquisto delle medesime. In tal caso ad ogni numero corrisponde una determinata confezione indipendentemente dalla sostanza ivi contenuta.
Oppure
· Utilizzare una numerazione progressiva per ciascuna sostanza. In tal caso per identificare una determinata confezione di materia prima è necessaria l’indicazione della medesima associata al numero attribuito alla confezione.
Per quanto riguarda l’etichetta da apporre sulla confezione di materia prima si rinvia al fac-simile allegato alla presente.
Anche preparati a base di ingredienti vegetali realizzati dalle farmacie (per es. tisane semplici o composte, estratti secchi semplici o composti, tinture madri e/o macerati glicerici semplici o composti, fiori di Bach) devono rispettare le procedure di cui al DM 18/11/2003.
A riguardo, il Ministero della salute ha chiarito che tali preparati devono essere destinati direttamente ed unicamente ai clienti della farmacia. E’ perciò vietata la cessione ad altri rivenditori a qualsiasi titolo.
Infine, le organizzazioni scriventi ricordano che le farmacie, pubbliche e private, che allestiscono preparati officinali sterili su scala ridotta nonché preparati magistrali sterili hanno l’obbligo di rispettare le Norme di Buona Preparazione della F.U. della Repubblica Italiana XI edizione, le quali potranno essere da tali farmacie applicate anche al complesso dell’attività preparatoria.
2. RIPARTIZIONE E CONFEZIONAMENTO DELLA SOSTANZA MONOCOMPONENTE.
2.1. Ingrediente/Additivo Alimentare
2.2. Uso tecnico per impiego artigianale, agricolo, domestico, etc.
2.1 Ingrediente/Additivo Alimentare
Si ricorda che nel caso di vendita di ingredienti/additivi alimentari ripartiti e confezionati dalla farmacia su richiesta degli utenti l’etichetta dovrà contenere (art. 3 D.M. 27.2.1996 n. 209):
a) il nome dell’additivo e il relativo numero CE come previsto nell’ allegato n. 2*;
b) la dicitura “ad uso alimentare” ovvero “per limitato uso alimentare”, oppure un riferimento più specifico alla destinazione dell’additivo;
c) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;
d) le istruzioni per l’uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell’additivo;
e) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea;
f) la quantità netta;
g) il termine minimo di conservazione.
La mancata iscrizione di un additivo nell’elenco allegato al D.M. 209/1996 e succ. modifiche costituisce divieto d’impiego dello stesso negli alimenti (per es. acido salicilico nota prot. N. 704/41.66/62/2702 del 6.11.1976).
2.2 Uso tecnico per impiego artigianale, agricolo, domestico, etc.1
La cessione al pubblico di sostanze preconfezionate dal produttore e/o fornitore avviene sulla base delle disposizioni in materia di Commercio (tabelle merceologiche delle farmacie).
Al fine di evitare il rischio di vendere prodotti con etichetta non conforme alle previsioni di legge si ritiene necessario consigliare di cedere al pubblico tali prodotti in confezioni originali integre.
1 Sono escluse le sostanze farmacologicamente attive ad uso veterinario (per es. magnesio solfato) (art. 36 D.L.vo 119/1992) |
* [Nota di Redazione: Per un elenco delle sostanze impiegabili come additivi alimentari si deve fare riferimento al D.M. 27 febbraio 1996, n. 209 e dai successivi numerosi aggiornamenti. Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE. (in G.U 24 aprile 1996, n. 96, S.O.)
Ai sensi dell’art. 15, nei prodotti alimentari possono essere impiegate solo le sostanze elencate negli allegati IX, XI e XII al D.M. stesso. (l’allegato X indica le limitazioni di impiego delle sostanze dell’allegato IX in particolari alimenti). Le sostanze riportate attualmente nei suddetti allegati sono le seguenti (aggiornato alla data del 28.05.2014):
Allegato IX (Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio «quanto basta»).
E 170 Carbonato di calcio
E 260 Acido acetico
E 261 Acetato di potassio
E 262 Acetati di sodio
E 524 Idrossido di sodio
E 525 Idrossido di potassio
E 526 Idrossido di calcio
E 527 Idrossido d’ammonio
E 528 Idrossido di magnesio
E 529 Ossido di calcio
E 530 Ossido di magnesio
E 570 Acidi grassi
E 574 Acido gluconico
E 575 Gluconedeltalattone
E 576 Gluconato di sodio
E 577 Gluconato di potassio
E 578 Gluconato di calcio
E 640 Glicina e suo sale di sodio
E 920 L-Cisteina [1]
E 938 Argon
E 939 Elio
E 941 Azoto
E 942 Protossido di azoto
E 948 Ossigeno
E 949 Idrogeno
E 1103 Invertasi
E 1200 Polidestrosio
E 1404 Amido ossidato
E 1410 Fosfato di monoamido
E 1412 Fosfato di diamido
E 1413 Fosfato di diamido fosfatato
E 1414 Fosfato di diamido acetilato
E 1420 Amido acetilato
E 1422 Adipato di diamido acetilato
E 1440 Amido idrossipropilato
E 1442 Fosfato di diamido idrossipropilato
E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio
E 1451 Amido acetilato ossidato
Allegato XI – Conservanti e antiossidanti condizionatamente ammessi
E 200 Acido sorbico
E 202 Sorbato di potassio
E 210 Acido benzoico
E 211 Benzoato di sodio
E 212 Benzoato di potassio
E 213 Benzoato di calcio
E 214 p-idrossibenzoato d’etile
E 215 Etil-p-idrossibenzoato di sodio
E 218 p-idrossibenzoato di metile
E 219 Metil-p-idrossibenzoato di sodio
E 220 Anidride solforosa
E 221 Solfito di sodio
E 222 Sodio bisolfito
E 223 Metabisolfito di sodio
E 224 Metabisolfito di potassio
E 226 Solfito di calcio
E 227 Calcio bisolfito
E 228 Potassio solfito acido
E 234 Nisina
E 235 Natamicina
E 239 Esametilentetramina
E 242 Dimetildi- carbonato
E 284 Acido borico
E 285 Tetraborato di sodio (borace)
E 249 Potassio nitrito
E 250 Sodio nitrito
E 251 Potassio nitrato
E 252 Sodio nitrato
E 280 Acido propionico
E 281 Propionato di sodio
E 282 Propionato di calcio
E 283 Propionato di potassio
E 1105 Lisozima
E 310 Gallato di propile
E 311 Gallato d’ottile
E 312 Gallato di dodecile
E 319 Butilidrochinone terziario (TBHQ)
E 320 Buitilidrossianisolo (BHA)
E 321 Butilidrossitoluene (BHT)
E 315 Acido eritorbico
E 316 Eritorbato di sodio
E 310 Gallato di propile
E 311 Gallato d’ottile
E 312 Gallato di dodecile
E 320 Butilidrossianisolo (BHA)
E 586 4-Esilresorcinolo
E392 Estratti di rosmarino
Allegato XII- Altri additivi ammessi
E 297 Acido fumarico
E 338 Acido fosforico
E 339 Fosfati di sodio