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Obblighi della farmacia in tema di precursori di esplosivi

Ai fini di rafforzare il sistema dei controlli sulla movimentazione dei precursori di esplosivi, il Regolamento Europeo sui precursori esplosivi impone precisi obblighi a tutti gli operatori economici (tra cui le Farmacie) coinvolti nella messa a disposizione, introduzione, detenzione o uso di dei precursori.

 

Negli Allegati I e II al regolamento, sono elencate le sostanze, da sole o in miscele, per le qualile transazioni sospette, le sparizioni e i furti devono essere segnalati entro 24 ore.

 

ALLEGATO 1
PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI
Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service) e valori limite
Acido nitrico (CAS RN 7697-37-2) 3% p/p
Perossido di idrogeno (CAS RN 7722-84-1) 12% p/p
Acido solforico (CAS RN 7664-93-9) 15% p/p
Nitrometano (CAS RN 75-52-5) 16% p/p
Nitrato di ammonio (CAS RN 6484-52-2) 16% p/p di azoto rispetto al nitrato di ammonio (*)
Clorato di potassio (CAS RN 3811-04-9) 40% p/p
Perclorato di potassio (CAS RN 7778-74-7) 40% p/p
Clorato di sodio (CAS RN 7775-09-9) 40 %p/p
Perclorato di sodio (CAS TN 7601-89-0)

*  16 % p/p rispetto al nitrato di ammonio corrisponde al 45,7 % di nitrato di ammonio, scartate le impurità.

 

 

ALLEGATO 2
PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE
Nome della sostanza e numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service)
Esammina (CAS RN 100-97-0)
Acetone (CAS RN 67-64-1)
Nitrato di potassio (CAS RN 7757-79-1)
Nitrato di sodio (CAS RN 7631-99-4)
Nitrato di calcio (CAS RN 10124-37-5)
Calcio ammonio (CAS RN 15245-12-2)
Magnesio, polveri (CAS RN 7439-95-4) (1) (2)
Nitrato di magnesio esaidrato (CAS RN 13446-18-9)
Alluminio, polveri (CAS RN 7429-90-5) (1) (2)

(1) Con particelle di dimensioni inferiori a 200 μm.
(2) Come sostanza o in miscele contenenti una concentrazione pari o superiore al 70 % p/p di alluminio o magnesio.

 

In particolare, per le Farmacie, si segnalano:

    • perossido di idrogeno oltre 12%, acido nitrico e acido solforico che non possono essere vendute;
    • acetone, magnesio polveri ed alluminio polveri per le quali devono essere segnalate le transazioni sospette.

Si evidenzia che le sostanze di cui all’All. I, da sole o in miscele, non possono essere messe a disposizione dei privati (persone fisiche o giuridiche che agiscano per fini non legati all’attività commerciale, imprenditoriale o professionale) a meno che le concentrazioni siano pari o inferiori ai valori limite indicati nella medesima tabella.

 

Le Farmacie sono tenute a:

    • informare l’operatore economico al quale forniscono precursori di esplosivi disciplinati che il precursore di esplosivi è soggetto a una restrizione o all’obbligo di segnalazione;
    • garantire e dimostrare, in caso di ispezione, che il personale è stato adeguatamente formato ed è consapevole di quali, tra i prodotti che mette a disposizione, contengono i precursori di esplosivi disciplinati e di quali sono gli obblighi dell’azienda nei confronti degli acquirenti.

 

A tal fine, si allega fac simile di dichiarazione (allegato 2) da far firmare ai collaboratori informati e da conservare a disposizione delle Autorità in caso di controlli unitamente alle linee guida (allegato 1B) al Regolamento.

    • Verificare il documento attestante l’identità della persona ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un privato;
    • verificare, ogni volta che forniscono precursori di esplosivi soggetti a restrizioni a un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, le informazioni sul potenziale cliente e sull’uso previsto dei precursori;
    • far firmare al cliente la dichiarazione di cui all’All. IV del Regolamento (allegato 3)
    • Ad ogni vendita di precursore di esplosivo di cui sopra, la Farmacia dovrà raccogliere e far firmare al cliente una dichiarazione secondo il fac simile allegato 4, conservandolo per un minimo di 18 mesi.
    • eventualmente rifiutare di mettere a disposizione i precursori di esplosivi se ritengono che la transazione sia sospetta, in particolare nel caso in cui il potenziale cliente non sia in grado di precisare l’uso dei precursori; sembra estraneo all’uso o non è plausibile la spiegazione; intende acquistare precursori in quantità, combinazioni o concentrazioni insolite per uso legittimo; è restìo a fornire documentazione richiesta; insiste per utilizzare metodi di pagamento inconsueti, incluse grosse somme in contanti (art. 9 Reg.).
    • segnalare entro 24 ore le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi di precursori di esplosivi indicati nel Regolamento al punto di contatto nazionale (Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale. Tel. 06.46542182, email precursori@dcpc.interno.it).

 

Essi devono inoltre informare i dipendenti in ordine agli obblighi scaturenti dal Regolamento.

 

Fonti:
Circolare Assofarm n. 81 del 10.03.2022
Circolare Assofarm n. 14 del 25.01.2021

Ultimo aggiornamento 15.03.2022

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