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Lenti a contatto

La GU N. 64 del 18.03.03 ha pubblicato il decreto 3 febbraio 2003 ” Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto, avvertenze, precauzioni e rischi collegati all’ uso”.

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE decreta:

 

1. La vendita diretta al pubblico di lenti a contatto su misura, correttive dei difetti visivi, ivi comprese quelle prodotte industrialmente, e’, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte sanitaria ausiliaria di ottico direttamente o sotto il suo diretto controllo negli esercizi commerciali di ottica.

2. Le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione possono essere vendute altresì nelle farmacie dal farmacista o dal personale sotto il suo diretto controllo.

3. La vendita delle lenti a contatto di cui ai commi 1 e 2 e delle lenti a contatto colorate ad uso estetico non correttive dei difetti visivi, deve essere accompagnata dalla consegna all’utente di una guida contenente le avvertenze e le precauzioni d’uso per l’utilizzo in sicurezza delle lenti, conformemente alle indicazioni di cui all’Allegato A al presente decreto.

Ultimo aggiornamento 08.09.2016

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