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Impiego di sostanze e preparazioni vegetali negli integratori alimentari

D.M. 10 agosto 2018

D.M. 10 agosto 2018

 

Il D.M. 10.08.2018 reca l’elenco delle sostanze e dei preparati vegetali ammessi all’impiego negli integratori alimentari e  fornisce specifiche indicazioni sugli adempimenti  da  effettuare  a  supporto della loro sicurezza e al fine di elevare il livello  di  tutela  dei consumatori. Negli integratori alimentari è ammesso l’impiego delle sostanze e  dei  preparati  vegetali  elencati  nell’ allegato  1 al Decreto Dirigenziale  9.01.2019.

Con decreto direttoriale del 4 agosto 2021 registrato al registro decreti DGISAN n. 10 del 13 agosto 2021, l’allegato 1 è stato oggetto di modifica, consistente nell’introduzione di una avvertenza addizionale, alla luce delle attuali evidenze scientifiche, per l’etichettatura di integratori alimentari contenenti sostanze, preparati ed estratti derivati dalla Garcinia gummi-gutta sin. Garcinia cambogia e impiegabili negli integratori alimentari perché non nuovi alimenti ex Reg. 2015/2283.

 

Per l’impiego delle sostanze e dei preparati vegetali indicati dall’allegato 1 si applicano le indicazioni contenute nell’allegato 2 al D.M. 10.08.2018.  Il D.M. 10.08.2018 conferma la procedura  di notifica prevista  dall’art.  10  del decreto legislativo 21  maggio  2004,  n.  169  per  l’immissione  in commercio di  integratori  alimentari  contenenti  le  sostanze  e  i preparati  vegetali  disciplinati  dal  presente   decreto   per   la valutazione dei prodotti in relazione al complesso  dei  costituenti, agli apporti giornalieri e alle indicazioni riportate in etichetta.

La commercializzazione di integratori alimentari non conformi  a quanto  previsto  dal  presente  decreto  è  consentita  secondo  il principio del mutuo riconoscimento per prodotti legalmente fabbricati e commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o  in Turchia, o per prodotti legalmente fabbricati in uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).  Ai  tal fine il produttore deve fornire  una documentazione attestante che il prodotto è legalmente in  commercio come integratore alimentare nello Stato membro di provenienza dove le sostanze e i preparati vegetali contenuti non sono considerati «nuovi alimenti» ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283.

I prodotti conformi alle disposizioni dell’allegato 1 del decreto ministeriale 10 agosto 2018 che non sono in linea con le modifiche apportate allo stesso allegato dal Decreto 9.01.2019 possono essere immessi in commercio fino al 31 marzo 2019.

Il Decreto del ministero della salute 14.12.2023 ha sostituito integralmente l’Allegato 1 del decreto dirigenziale 1° agosto 2022, che ha modificato l’allegato 1 del decreto ministeriale 10 agosto 2018.

Allegato 2 al D.M 10.08.2018

 

 

Documentazione a supporto dell’impiego di sostanze e preparati vegetali negli integratori alimentari

Il  presente  allegato  fornisce  specifiche  indicazioni   sulla documentazione da  predisporre  e  sulle  procedure  da  seguire  per l’impiego  negli  integratori  alimentari  di  sostanze  e  preparati vegetali, comunemente definiti “botanicals” nell’Unione  europea,  in riferimento alla loro natura, al processo produttivo  e  al  prodotto finito che se ne ottiene (1) .

Gli operatori  del  settore  alimentare  (OSA)  devono  tenere  a disposizione  delle  Autorità  di  controllo  la  documentazione  inquestione  per  dimostrare  la  conformità  di  ciascun  integratore alimentare   notificato   alle   disposizioni    applicabili    della legislazione  alimentare  vigente  (2). Tale  documentazione,  che all’occorrenza va aggiornata, deve essere tenuta a disposizione delle Autorità competenti ai  fini  del  controllo  ufficiale  in  formato elettronico o in formato cartaceo.

 

1. Definizione

Per «sostanza e preparato vegetale» si intende:

un ingrediente vegetale, ovvero la «droga vegetale»  ovvero  la pianta in toto o sue parti (intere, a pezzi o tagliate) in forma  non trattata, generalmente essiccati;

un  preparato  vegetale  ottenuto  sottoponendo l’ingrediente vegetale a vari trattamenti (ad esempio:  estrazione,  distillazione, spremitura,     frazionamento,     purificazione,     concentrazione, fermentazione, triturazione e polverizzazione).

 

2. Informazioni sulla pianta

2.1 Identificazione

Nome scientifico (famiglia, genere, specie, varieta’)

Nome comune o commercialeParte utilizzata (es. radici, rizoma, foglie, sommita’ fiorite, pianta intera, frutti, semi, ecc.)Origine geografica (continente, paese o regione)Condizioni di coltivazione  e  periodo  di  raccolta,  processo agricolo2.2 Database per l’identificazione

Per l’identificazione botanica della  pianta  e  del  conseguente nome scientifico corretto si può fare riferimento ai  seguenti  data base:

www.theplantlist.org

www.ars-grin. gov

www.algaebase.org

www.indexfungorum.org

www.lichens.ie

 

3. Informazioni sulla sostanza o il preparato vegetale  come  materia prima

3.1. Descrizione del processo di preparazione e trasformazione  e della materia prima

Descrizione del processo di  preparazione  (3):  es.  raccolta, lavaggio,   asciugatura,   estrazione,    distillazione,    eventuale purificazione,  procedure  di   conservazione,   eventuali   solventi utilizzati;

Descrizione  delle   procedure   di   manipolazione,   trasporto, stoccaggio;

Descrizione della forma commerciale:  es.  polvere,  sospensione, soluzione;

Descrizione   elementi   caratteristici:   identificazione    dei componenti caratterizzanti, quantificazione  dei  markers  principali ove applicabile o rapporto estratto/droga, componenti indesiderati  o tossici (%);

Specifiche fisiche  e  chimiche  in  conformità a  standard  di riferimento (interni, farmacopee ecc.) che includano i criteri  ed  i metodi di identificazione e di  dosaggio  dei  markers  (responsabili degli effetti fisiologici e altri eventuali markers) e se del caso di componenti responsabili di effetti indesiderabili;

Carica batterica, funghi compresi;

Conservanti e/o altri additivi aggiunti;

Eventuali processi di eliminazione dei componenti indesiderati  o tossici.

3.2. Impiego tradizionale e storia di consumo

Sono  impiegabili  negli  integratori   alimentari   sostanze   e preparati derivanti da piante e parti ammesse che hanno maturato  una storia tradizionale di consumo significativo come  prova  della  loro sicurezza.

L’impiego di sostanze o preparati vegetali derivanti da piante  e parti ammesse ottenuti secondo modalità di preparazione  diverse  da quelle usuali, tali determinare profili di  composizione  diversi  da quelli collaudati nella  sicurezza  dalla  storia  di  consumo  negli integratori alimentari, richiede l’applicazione del regolamento  (UE) 2015/2283 sui novel food.

 

4. Informazioni sul prodotto finito

4.1 Processo di fabbricazione

Descrizione  del  processo  di  fabbricazione  e  dei  piani   di autocontrollo;

Criteri   di   standardizzazione:   componenti    caratterizzanti (rapporto  droga/estratto,  componenti  responsabili  degli   effetti fisiologici, altri costituenti), componenti responsabili di eventuali effetti indesiderabili;

Specifiche e descrizione della composizione e del  suo  razionale (livello quantitativo per dose giornaliera raccomandata  riferita  ai componenti responsabili  dell’effetto  fisiologico  e  ai  componenti responsabili di eventuali effetti indesiderati);

Criteri di purezza (microbiologica,  metalli  pesanti,  solventi, residui, altri contaminanti, irraggiamento)

Analisi  dei  rischi  e  della  sicurezza  del   prodotto   nelle condizioni   d’impiego   consigliate   (effetto,   dose   giornalieraraccomandata) (4)

Possibili interazioni tra le  sostanze  e  i  preparati  vegetali impiegati  come  ingredienti  con  altri  costituenti  del  prodotto, nonchè con altri costituenti della dieta o con farmaci;

Studi di stabilità e condizioni di conservazione;

Materiali di confezionamento utilizzati;

Sorveglianza post commercializzazione dell’integratore alimentare (5)

 

____________
(1) Ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (CE) 178/2002

(2) Ai sensi dell’art. 10, paragrafo 4  del  decreto  legislativo  n.169/2004  sugli  integratori  alimentari  di   attuazione   della
direttiva 2002/46/CE

(3) Per i  preparati  vegetali  deve  essere  indicata  la  tipologia dell’estratto   o    del    distillato    e    il    metodo    di estrazione/distillazione,   utilizzando   ove   presenti   metodi riportati nelle  Farmacopee  nazionali  e/o  in  quella  europea,monografie ESCOP e similari.

(4) Si richiamano a tal fine  in  particolare  i  seguenti  documenti dell’EFSA: «Guidance  on  safety  assessment  of  botanicals  and botanical preparations intended for use as  ingredients  in  food supplements»  «Compendium  of  botanicals  reported  to   contain naturally occurring substances  of  possible  concern  for  human health when used in food and food supplements»

(5) L’OSA è tenuto  a  monitorare  la  sicurezza  degli  integratori alimentari immessi sul mercato sulla base  dell’evoluzione  delle     conoscenze scientifiche. Al riguardo, è tenuto a  comunicare  al Ministero della Salute (DGISAN-Ufficio 4) eventuali nuovi dati  a  sua conoscenza su effetti collaterali o inattesi delle sostanze e   dei preparati vegetali impiegati nei propri prodotti.

 

Ultimo aggiornamento 11.01.2024

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